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Articolo 4 oggetto sociale la cooperativa, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci cooperatori, si propone: a) lo svolgimento di attivita' nel campo dell organizzazione aziendale in genere ed in particolare la prestazione di servizi a favore di terzi inerenti l attivita' di recupero crediti presso il debitore; lo svolgimento dell attivita' di recupero crediti potra' essere svolta sia in via stragiudiziale, dietro autorizzazione della questura e previa iscrizione negli appositi albi indicati dalla legge, per svolgere tali attivita' mediante adempimenti amministrativi e/o l impiego di agenti esattori, sia in via giudiziale mediante il conferimento di incarico a legali regolarmente iscritti all albo professionale, per conto proprio o per conto di terzi; b) l'assunzione di lavori di servizio informazioni e call center e di ogni altro servizio per privati, per pubbliche amministrazioni, enti locali, statali, parastatali, regionali, per aziende e societa' di ogni genere, sia direttamente che per assegnazione da organismi consortili dei quali la cooperativa fara' parte; c) supporto alla promozione e vendita di prodotti commerciali; d) l assunzione di lavori di riordino di documenti contabili e di archivio; servizi amministrativi ed elaborazione dati. La cooperativa potra' svolgere altresi' qualsiasi altra attivita' connessa a quelle sopra indicate nonche' partecipare a gare, appalti, trattative per lo svolgimento dei servizi sopra elencati. Tutte tali attivita' devono svolgersi nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte in conformita' alle leggi vigenti in materia e le altre attivita' debbono essere svolte nel rispetto della normativa posta a tutela dell'esercizio delle libere professioni. La cooperativa potra', inoltre, compiere tutte le operazioni commerciali, mobiliari ed immobiliari, industriali e finanziarie (eccettuate quelle nei confronti del pubblico) direttamente o indirettamente connesse con gli scopi sociali; potra' anche assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese di qualunque tipo aventi oggetto analogo o affine al proprio, e potra' prestare avalli cambiari, fideiussioni ed ogni altra forma di garanzia sia reale che personale, anche a favore di terzi, nonche' a favore di altre cooperative. La cooperativa potra' altresi' partecipare a gare di appalto pubbliche e private, il tutto nell'osservanza delle norme contenute nel d. P. R. 30 aprile 1970 n. 602 nel senso che la cooperativa: a) organizza e distribuisce lavoro tra i soci; b) incassa il ricavato del lavoro dei soci; c) ripartisce il ricavato del lavoro fra i soci stessi secondo i criteri dello statuto sociale e del regolamento. La cooperativa, su delibera dell'organo amministrativo, potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria ed alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali. Inoltre, potra' aderire ad associazioni nazionali di rappresentanza e tutela della cooperazione, giuridicamente riconosciuta con decreto del ministero dello sviluppo economico. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci.
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