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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata e senza fini di lucro. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. A) dell'articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. La cooperativa, in conformita' alle disposizioni del d. L. 3/7/2017 n. 112 intende esercitare in via stabile e principale un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il piu' ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attivita'. In particolare, la cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, intende gestire stabilmente o temporaneamente, per conto proprio e di terzi. A) attivita' e servizi sociali, sanitari, assistenziali, educativi o culturali: - servizio di soccorso e trasporto di feriti e/o malati; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione da fornirsi sia presso famiglie che scuole o altre strutture di accoglienza; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici e privati; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizio di telesoccorso e tele-assistenza; - centri diurni ed altre strutture con carattere culturale e animativo, finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura, il turismo sociale, finalizzate anche alla promozione dell'integrazione generazionale; - inserimento dei propri operatori nelle attivita' promosse dagli enti pubblici e privati a favore di tutti quei soggetti che vivono in situazioni di emarginazione originate da disagiate condizioni di salute, sociali, economiche e culturali; - servizi di assistenza alla mobilita' e servizi integrati di trasporto di persone; b) attivita' di servizi educativi, ludici, assistenziale per l'infanzia; c) attivita' di educazione, istruzione e formazione professionale, ivi comprese l'istruzione e la formazione dei giovani fino a diciotto anni nell'ambito di percorsi triennali di istruzione e formazione professionale, nonche' attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa e attivita' di ricerca scientifica i particolare interesse sociale; d) attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed alla accoglienza di persone in stato di bisogno; e) attivita' di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125; f) attivita' rivolte all'accoglienza umanitaria e all'integrazione sociale dei migranti; g) attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e/o svantaggiate anche attraverso la produzione e diffusione di giornali, pubblicazioni scritte e audio-visive attinente ai problemi socio-culturali della comunita'; attivita' di promozione e indagine dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; h) attivita' di alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; i) attivita' di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; l) attivita' di promozione, conservazione e valorizzazione dell'ambiente, della cultura e del patrimonio artistico e storico; m) attivita' di gestione in affidamento di beni pubblici inutilizzati o concessi in locazione, di beni confiscati alla criminalita' organizzata per lo svolgimento delle attivita' sopra indicate; n) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2011, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa; l'impresa sociale esercita in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. Ai fini del d. L. 3/7/2017 n. 112 e successive modifiche ed integrazioni, si considerano di interesse generale, se svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attivita' d'impresa aventi ad oggetto: a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Al solo fine del raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. Ai soli fini del raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque altra natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali, non nei confronti del pubblico. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di imprese editoriali; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche e del d. Lgs. 31 dicembre 2007 n. 248 convertito in legge 31/2008 e pertanto i trattamenti economici da corrispondere ai soci lavoratori non debbono essere inferiori a quelli dettati dai c. C. N. L. Stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative. Potra' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dell'assemblea sociale. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 16 d. L. 3 luglio 2017 n. 112 la cooperativa sociale destina utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attivita' statutaria o ad incremento del patrimonio nei limiti di legge.
Parole chiaveL'attività di Novability Cooperativa Sociale A R.l. Impresa Sociale si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari. Il codice ATECO 52.23.00 corrisponde all'attività: Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.
L'azienda Novability Cooperativa Sociale A R.l. Impresa Sociale è nota anche come "NOVABILITY COOPERATIVA SOCIALEIMPRESA SOCIALE".
Secondo i criteri europei, Novability Cooperativa Sociale A R.l. Impresa Sociale è una "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale dichiarato è pari a 101.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.