Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Novassistenza Società Cooperativa Sociale, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi, come previsto dall'art. 1, lett. A), l. N. 381 del 1991, e dall'art. 2, comma 1, lett. A), b), c), d), l) e p), d. Lgs. N. 112 del 2017. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', si propone di cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attivita' in prevalenza nell'ambito della mutualita'. Pertanto: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Le variazioni che eventualmente verranno apportate dalla legge ai parametri sopra indicati avranno effetto anche sui suddetti limiti, intendendoli modificati dalla legge medesima. Art. 4 (oggetto sociale) considerato lo scopo mutualistico cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come infra determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto, in appalto o in convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita', in proprio e per conto terzi: - assistenza domiciliare agli anziani (notturna e diurna); - assistenza domiciliare ai malati e ai disabili (notturna e diurna); - assistenza ospedaliera (notturna e diurna) a malati e anziani; - assistenza ai malati terminali e ai malati di a. I. D. S. ; - assistenza domiciliare infermieristica; - attivita' di psicomotricita' a domicilio; - attivita' fisioterapica e di riabilitazione a domicilio; - assistenza psicologica; - servizio di consegna farmaci a domicilio; - telesoccorso; - servizio di accompagnamento anziani; - servizio di acquisto e cura della casa per persone non autonome; - assistenza spirituale al malato (con possibilita' di reperire il ministro del proprio culto religioso); - servizio di trasporto e pronto intervento con ambulanze; - servizio di trasporto aereo d'emergenza; - servizio di "governante di condominio"; - fornitura di servizi di baby-sitter e di baby-parking; - servizi di "nidi in famiglia"; - servizio di assistenza per le dipendenze; - servizio di assistenza per le problematiche interculturali; - servizio di assistenza per disabili; - consulenza inerente all'istituto della figura dell'amministratore di sostegno; - corsi di formazione interni ed esterni per operatori ed assistenti familiari in genere. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale o comunque sia direttamente che indirettamente attinenti al medesimo. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ue, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31/01/1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; per le medesime finalita' potra' contrarre mutui, aperture di linee di credito ed anticipazioni in conto corrente o altra forma tecnica, operazioni di factoring e leasing e qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito e societa' finanziarie; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiave