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L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o piu' delle seguenti attivita' di interesse generale. Le attivita' che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attivita' di volontariato degli associati sono, secondo l'art. 5 del d. Lgs. 117/2017: a) servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; h) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; i) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; k) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; l) attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; q) organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; r) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; s) promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; t) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti di attivita' di interesse generale, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; u) protezione civile; v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. In particolare l'associazione puo' svolgere: a) l'onoranza, la sepoltura e il trasporto dei defunti nel cimitero della confraternita o in altri cimiteri, secondo richiesta; b) attivita' di trasporto infermi presso ospedali, case di cura, ambulatori o altre destinazioni; c) attivita' in convenzione con enti pubblici per l'eccedenza 118, il trasporto disabili ed emodializzati, l'assistenza socio-sanitaria e la protezione civile; d) trasporto sangue, plasma, emoderivati e organi; e) attivita' di previsione, prevenzione, emergenza e superamento dell'emergenza nell'ambito della protezione civile; f) campagne informative e di sensibilizzazione alla popolazione; g) operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, compresa la costituzione di enti e societa', nonche' l'assunzione di partecipazioni e interessenze in altri enti, purche' risultino strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; h) ogni altra attivita' diversa stabilita dal consiglio direttivo nei limiti previsti dall'art. 6 del d. Lgs. 117/2017. Puo' svolgere, inoltre, ogni altra attivita' connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali. L'associazione puo', inoltre, realizzare attivita' di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verita', trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformita' alle disposizioni contenute nell'art. 7 d. Lgs. 117/2017. Le attivita' principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. L'attivita' degli aderenti non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal consiglio direttivo o secondo quanto disciplinato dall'art. 17 d. Lgs. 117/2017. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione di cui fa parte, e' incompatibile con la qualita' di socio.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 86.90.42 identifica l'attività: Servizi di ambulanza, delle banche del sangue e altri servizi sanitari nca.