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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' di impresa indicate al successivo art. 4 finalizzate all'integrazione lavorativa di persone di persone socialmente svantaggiate ai sensi dell'art. 1, lett. B) della legge 381/91. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa puo' operare anche con terzi. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa, al fine di garantire il corretto perseguimento dell'oggetto sociale, si adegua agli orientamenti del codice della qualita' cooperativa, dei comportamenti imprenditoriali e della vita associativa di federsolidarieta' - confcooperative e/o sue successive modificazioni o integrazioni. La cooperativa intende perseguire un orientamento imprenditoriale teso al coordinamento e all'integrazione con altre cooperative sociali, allo lo sviluppo delle esperienze consortili e dei consorzi territoriali. Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa ha come oggetto, in forma diretta e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o in conto terzi, delle seguenti attivita': a. Aziende agricole in proprieta' o in affitto; b. Attivita' di conservazione e trasformazione di prodotti agricoli prodotti in proprio o acquisiti; c. Lavorazioni agricole a favore di terzi con i mezzi propri; d. Attivita' di manutenzione di verde pubblico o privato; e. Ricevere in conferimento dai propri soci il prodotto in misura non eccedente la capacita' produttiva degli stessi e dei loro fondi e comunque nella quantita' prevista annualmente dal consiglio di amministrazione; f. Attivita' finalizzate alla commercializzazione dei propri prodotti di quelli dei soci e di altri prodotti complementari; g. Gestione di attivita' di formazione, di servizi di consulenza, e di iniziative anche promozionali che concorrono al raggiungimento degli scopi sociali; h. Attivita' di sensibilizzazione ed animazione della comunita' locale entro cui opera, al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; i. Attivita' di promozione e rivendicazione di impegno da parte delle istituzioni, a favore delle persone deboli e svantaggiate, per l'esigibilita' dei loro diritti; j. La collaborazione con le forze economiche, produttive e sociali incluse altre cooperative sociali finalizzate all'inserimento lavorativo, affinche' inseriscano nei propri organici persone con iniziali difficolta' che abbiano espresso capacita' professionali apprezzabili, anche se limitate, nell'ambito di percorsi formativi messi in atto dalla cooperativa. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare di appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla c. E. E. , dallo stato, dalla regione, dagli enti locali od organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31. 01. 92, ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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