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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo: la lavorazione, conservazione, manipolazione e trasformazione dei prodotti agricoli in genere conferiti prevalentemente dai soci al fine di consentirne il loro collocamento sul mercato alle migliori condizioni economiche possibili; la valorizzazione di tutte le produzioni agricole dei soci; in tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti; la protezione e diffusione della cultura locale e contadina anche attraverso la promozione dei prodotti tipici con particolare attenzione al legame esistente tra la produzione ed il territorio, la fornitura prevalentemente ai soci di beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Nella gestione dei rapporti mutualistici la societa' e' obbligata a rispettare il principio di parita' di trattamento. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come sopra definito, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento di attivita' agricole di cui all'articolo 2135 c. C. E di cui al comma 2 dell'art. 1 del d. Lgs. 228/2001, utilizzando prevalentemente prodotti dei soci ovvero fornendo prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. Particolarmente la cooperativa potra': a) effettuare la raccolta, il trasporto, la conservazione, la trasformazione, la lavorazione e la vendita collettiva dei prodotti agricoli dei soci e cio' in funzione delle modalita' e dei tempi di conferimento da parte dei soci, i quali potranno conferire i prodotti ad esempio in campo prima della raccolta, in campo dopo la raccolta, o presso gli stabilimenti della cooperativa; b) provvedere alla commercializzazione, sia sul mercato nazionale che estero dei prodotti conferiti dai soci e dei prodotti agroalimentari, sia direttamente che mediatamente; c) creare un marchio che identifichi i prodotti e ne evidenzi la qualita' e l'origine; d) effettuare la programmazione delle produzioni e della commercializzazione, attraverso la quale attuare la valorizzazione economica dei prodotti; e) distribuire tra i soci conferenti, in proporzione alla quantita' e qualita' dei prodotti conferiti ed alle modalita' e tipologie di conferimento, il ricavato della vendita dei prodotti medesimi, dedotti i costi e le spese sostenute; f) promuovere e costituire societa' cooperative o loro consorzi per la commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, partecipando anche per fini piu' vasti come la razionalizzazione commerciale e distributiva dei medesimi; g) acquisire e gestire macchine agricole per uso collettivo; h) effettuare lavorazioni meccaniche e trasporti per conto dei soci e di terzi; i) realizzare o comunque acquisire in proprieta', in locazione o in comodato, e comunque gestire terreni, impianti (anche di irrigazione, distribuzione di acqua in genere, di produzione e distribuzione di energia in qualunque forma), stabilimenti e macchinari per la produzione, lavorazione e manipolazione dei prodotti agricoli conferiti prevalentemente dai soci, nonche' locali, magazzini spacci, negozi di vendita, sia all'ingrosso che al dettaglio, idonei e necessari alla conservazione, manipolazione, commercializzazione dei prodotti medesimi. La cooperativa potra' usufruire di ogni facilitazione legislativa presente o futura al fine della valorizzazione e commercializzazione dei prodotti; l'acquisizione di terreni potra' essere finalizzata anche all'impianto di colture sperimentali da attuarsi sia in campo che in serra e gestiti sia direttamente che indirettamente ai fini della sperimentazione pratica ed a carattere dimostrativo e divulgativo; j) eseguire tutte quelle attivita' necessarie alla manutenzione, ammodernamento, riparazione di beni ed impianti di cui alle lettere che precedono; k) costituire e gestire vivai per la produzione di piante e di sementi anche per la preparazione e propagazione di soggetti refrattari e resistenti a particolari malattie a decorso calamitoso; promuovere l'identificazione, la caratterizzazione e la propagazione delle specie e varieta' di prodotti che l'esperienza dei produttori ed il giudizio degli organi di studio e sperimentazione riconoscono meglio rispondenti ai fattori agrari delle diverse zone territoriali di coltivazione ed alle esigenze del consumo; l) organizzare la difesa delle colture dalle avversita' di origine fitopatologica (parassiti, animali e vegetali o dell'ambiente (gelate, grandinate, ecc. Ecc. ) mediante assistenza ai soci, anche secondo i suggerimenti e gli indirizzi degli organi tecnici ufficiali, avvalendosi al riguardo degli eventuali contributi stabiliti dallo stato, regioni o altri enti; potranno essere, altresi', stabilite convenzioni con idonei istituti di ricerca e sperimentazione operanti nel settore agricolo; m) acquistare, produrre e cedere ai soci piante, piantine, sementi, materiali, attrezzature, mezzi strumentali, concimi anticrittogamici, antiparassitari e quanto utile alle produzioni agricole; n) compiere tutte quelle attivita' dirette alla valorizzazione delle risorse aziendali. I prodotti conferiti dai soci dovranno essere consegnati e/o raccolti razionalmente, sani, mercantili, nelle condizioni di maturazione piu' idonee per la manipolazione, lavorazione e collocamento; essi verranno classificati alla consegna, da personale della cooperativa, secondo criteri fissati nel regolamento interno o stabiliti dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione potra' determinare all'inizio di ogni campagna, ovvero con riferimento a periodi infrannuali, la misura degli acconti da corrispondere ai soci sulle produzioni conferite. Al termine di ogni gestione, il consiglio di amministrazione determinera' il valore di liquidazione di ogni prodotto in conformita' a quanto previsto al punto e) del presente articolo e secondo la classificazione attribuita ai prodotti conferiti. Nei limiti in cui cio' sia compatibile con i criteri previsti dagli articoli 2512 e seguenti del c. C. Affinche' la cooperativa possa considerarsi a mutualita' prevalente, essa potra' svolgere tutte quelle attivita' che rientrano nella previsione dell'articolo 2135 del c. C. E, nella misura in cui cio' rientri tra le attivita' che possano considerarsi agricole in base a tale norma, e quindi anche per connessione, potra' fornire beni e servizi prevalentemente nei confronti dei soci, ma anche di terzi, anche esercitando attivita' che ordinariamente sarebbero considerate commerciali o industriali. Particolarmente la societa' potra' concedere a terzi il godimento di beni normalmente utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' agricola istituzionale, ivi compresa l'attivita' di ricezione ed ospitalita' agrituristica cosi' come definita dalla legge. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo od all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, per tal fine anche emettendo quote di partecipazione cooperativa; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' tra l'altro: 1. Assumere partecipazioni, anche totalitarie, in societa' od enti necessari ai fini del perseguimento dello scopo mutualistico; 2. Assumere impegni nei confronti di terzi per conto dei propri soci, ivi compreso il rilascio di garanzie, quando cio' sia richiesto a vantaggio dei soci medesimi e senza pregiudizio alcuno per l'interesse della societa'; 3. Acquistare ed alienare beni mobili ed immobili, nonche' contrarre mutui e/o finanziamenti in genere anche con garanzie personali e/o reali e compiere ogni altra operazione di carattere finanziario; 4. Ricevere prestiti da soci secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale, nei modi previsti dall'articolo 2521 ultimo comma del codice civile; 5. Fare e ricevere finanziamenti nell'ambito di operazioni di tesoreria accentrata da e nei confronti di societa' controllate, collegate o sottoposte a comune controllo, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti; 6. Chiedere e ricevere contributi e/o provvidenze, da chiunque previsti, per lo svolgimento delle attivita' costituenti l'oggetto sociale. Tutto cio' in via strumentale all'oggetto principale e con espressa esclusione di tutto cio' che per legge e' riservato a determinati soggetti o categorie di soggetti. La societa', nell'interesse dell'agricoltura della zona di influenza della societa' cooperativa, potra' promuovere e sostenere iniziative idonee alla migliore organizzazione della agricoltura della zona. Al fine di meglio conseguire gli scopi sopra elencati, la societa' puo' aderire a organismi rappresentativi a carattere provinciale, regionale o nazionale. Qualora le produzioni conferite dai soci non fossero sufficienti per quantita' e/o qualita', ai fabbisogni commerciali della cooperativa ed alla migliore utilizzazione tecnicoeconomica degli impianti sociali, il consiglio di amministrazione, ferma restando la natura antispeculativa della cooperativa, potra' acquistare, ove del caso, prodotti agricoli sul mercato nazionale ed estero, privilegiando i rapporti con cooperative ed organizzazioni di produttori agricoli riconosciuti dallo stato italiano e dalla comunita' economica europea, il tutto nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2513 lettera c) del codice civile. Nell'ambito dei suoi fini istituzionali, anche in qualita' di organizzazione di produttori, la cooperativa potra' provvedere alla formulazione di programmi per la disciplina, la concentrazione, il potenziamento, la valorizzazione delle produzioni e del mercato, curandone l'attuazione anche emanando regolamenti e disciplinari vincolanti per i soci in materia di produzione e commercializzazione, al fine di valorizzare e tutelare le produzioni trattate. La societa' puo' promuovere proprie linee di produzioni biologiche, programmi di rintracciabilita', accordi interprofessionali, marchi di qualita' dei prodotti richiedendone l'iscrizione negli appositi elenchi aventi ad oggetto la tutela e promozione i prodotti medesimi, nel quadro dei generali orientamenti dell'economia regionale, nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea. Qualora esplichi l'attivita' di "organizzazione di produttori" allo scopo di conseguire con cio' una effettiva concentrazione della produzione dei soci ad essa aderenti, la cooperativa potra' provvedere direttamente o in nome e per conto degli aderenti stessi all'effettiva immissione sul mercato delle produzioni sociali, attenendosi alle relative disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed adempiendo a tutti i conseguenti obblighi, ivi compresi gli obblighi a carico dei soci.
Parole chiaveIl codice ATECO 01.63.00 corrisponde all'attività: Attività che seguono la raccolta.
Nuova Fiora Società Cooperativa Agricola è anche conosciuta con i nomi: "NUOVA FIORA", "SOCIETA NUOVA FIORA", "COOPERATIVA NUOVA FIORA", "SOCIETA COOPERATIVA NUOVA FIORA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA NUOVA FIORA".
Nuova Fiora Società Cooperativa Agricola appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.