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(scopo mutualistico) la cooperativa non ha fine di lucro, e' retta da scopo mutua- listico e svolge la propria attivita' mutualistica in funzione del raggiungimento dell'oggetto sociale nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associativa e con la prestazione della propria attivita' lavo- rativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni e- conomiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti- ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor- to di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. E' fatto divieto alla cooperativa: a) di distribuire i dividendi in misura superiore all'inte- resse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sotto- scrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) di distribuire le riserve fra i soci cooperatori. La cooperativa ha l'obbligo di devoluzione, in caso di scio- glimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, de- dotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmen- te maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. (oggetto sociale) la cooperativa, per agevolare il conseguimento di tale scopo e la realizzazione dell'oggetto sociale di cui appresso, si propone di costituire fondi per lo sviluppo teconologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La societa', pertanto, con riferimento ai requisiti e agli in- teressi dei soci,per realizzare lo scopo suddetto, potra' svolgere le seguenti attivita': - l'attivita' di facchinaggio svolto con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi, o con attrezzature tecnologiche, com- prensiva delle attivita' preliminari e complementari alla mo- vimentazione delle merci e dei prodotti ed in particolare an- che la movimentazione di terra; - il servizio di pulizia di qualsiasi tipo di locale, compre- si pubblici esercizi, ristoranti, strade, giardini e spazi a- perti in genere; - l'attivita' di servizi di catering, fornitura di servizi ge- nerali ad imprese e privati nel settore turistico, alberghie- ro, ristorativo e ricreativo, inclusa la fornitura ed il no- leggio di attrezzature; l'organizzazione e la gestione di ma- nifestazioni, convegni e congressi, ivi compreso la sommini- strazione in loco di alimenti e bevande; la conduzione di mense; - l'attivita' di assistenza socio-sanitaria domiciliare o presso strutture sanitarie e case di riposo; - l'attivita' di servizi alla ristorazione, e la gestione di pubblici esercizi come bar, ristoranti e agriturismo; - l'attivita' di lavanderia e la gestione di servizi di lavan- deria in genere; - l'attivita' di affissione di manifesti; - prestazioni di servizi artigianali come: muratori, elettri- cisti, giardinieri, carpentieri, falegnami, sarti, meccanici, macellai, calzolai, imbianchini, fabbri, fotografi, rilegato- ri ed etichettatori; - la gestione di servizi svolti da badanti, collaboratrici domestiche e bambinaie; - l'attivita' di imbustamento e spedizione di giornali e rivi- ste; - l'attivita' di custodia di animali e la gestione di canili; - l'attivita' di portierato e guardianeria in genere; - lo svolgimento di attivita' di onoranze funebri e servizi accessori alle stesse, compresa la tumulazione e la pulizia di cimiteri; - l'organizzazione di corsi di formazione professionale e or- ganizzazione di attivita' culturali. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuri- dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia- li; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito rego- lamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo pariteti- co ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.
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