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La cooperativa, conformemente all art. 1 della legge 381/1991 e si propone di perseguire l interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui alla lettera b) dell art. 1 della legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, numero 142. Considerata l attivita' mutualistica della cooperativa cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto la gestione stabile o temporanea, in conto proprio o per conto di terzi di: a) attivita' di produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, artigianali e non, sia nei locali della cooperativa che presso appositi centri a sfondo sociale, educativo, terapeutico; b) servizi culturali, ricreativi, turistici, mutualistici e sportivi, di custodia, pulizie, manutenzione e salvaguardia ambientale, trasporti pubblici e privati, stipulando convenzioni sotto qualsiasi forma prevista dalla legge; c) servizi cimiteriali e piccoli lavori edili connessi ad esumazioni, sepolture e traslazioni cimiteriali in genere; d) attivita' di potatura e manutenzione di aree verdi, sia private che pubbliche; e) attivita' di trasporto ed autotrasporto di cose, per conto proprio e conto terzi; f) attivita' di trasporto di persone, con o senza autista, in forma singola e collettiva; gestione di linee in concessione e servizi scolastici, sociali ed aziendali; g) attivita' di rimessaggio di "camper" e "caravan" nonche' la gestione di campeggi; h) attivita' di affissioni e volantinaggio; i) attivita' di gestione e promozione di corsi di formazione rivolti ai soli soci, anche mediante contributi cee, degli enti pubblici e privati in genere, intesi a dare ai partecipanti all iniziativa strumenti idonei al reinserimento sociale ed al miglioramento professionale; l) attivita' di mensa pubblica, di ritrovo, ristorazione e ricezione (campeggi, ostelli, ristoranti, bar, circoli, eccetera); m) servizi di distribuzione, allestimento, rappresentanza, produzione, sperimentazione ed esercizio di iniziative o attivita' teatrali, cinematografiche, editoriali, librarie, musicali, radiotelevisive, audiovisive nonche' analoghe iniziative in favore di terzi; n) lavori di superficie e di segnaletica verticale ed orizzontale per strade, autostrade, ponti o gallerie; o) attivita' di fabbricazione di strutture metalliche, lavori di isolamento termico, di intonacatura, di stuccatura, di tinteggiatura e di posa in opera di vetri; p) attivita' di posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti nonche' ogni altra attivita' di completamento e finitura degli edifici e di piccoli lavori edili non specializzati. La cooperativa per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi, nonche', fra l altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all attivita' sociale; dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori dirette a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; concedere avalli cambiari, fidejussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le societa' preposte e fidi bancari ed ogni e qualsiasi altra garanzia, sotto qualsivoglia forma, per facilitare l ottenimento del credito ai soci; promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi promossi dal movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie e fidejussioni. A tal fine la cooperativa richiedera' tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, cosi' come si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per lo specifico settore di attivita' che ne forma l oggetto. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell oggetto sociale, il tutto a norma dell articolo 12 legge 17 febbraio 1971 numero 127 e successive modificazioni ed integrazioni, come richiamata dall articolo 13 del d. P. R. 29 settembre 1973 numero 601 e successive modificazioni nonche' dall articolo 11 legge numero 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. Sono tassativamente vietate le operazioni inerenti la raccolta di risparmio tra il pubblico, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell articolo 18 della legge 216/74 e successive modificazioni, le attivita' di cui alle leggi 1/91 e 197/91 e successive modificazioni e ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente e secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo. La cooperativa puo' inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazioni pluriennali finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.
Parole chiaveNuovo Beila Società Cooperativa Sociale svolge la propria attività nel macrosettore Servizi alle imprese, segmento Servizi di pulizia. Il settore di attività (codice ATECO 81.21.00) è: Pulizia generale (non specializzata) di edifici.
L'azienda Nuovo Beila Società Cooperativa Sociale utilizza anche i nomi: "NUOVO BEILA", "SOCIETA NUOVO BEILA", "COOPERATIVA NUOVO BEILA", "SOCIETA COOPERATIVA NUOVO BEILA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE NUOVO BEILA".
Nuovo Beila Società Cooperativa Sociale appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.