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La societa' ha per oggetto il commercio all'ingrosso ed al dettaglio: - di materiali edili in genere, materiale da costruzione ed igienico-sanitario, ferro, rubinetteria, cemento, calce, gesso, legname, attrezzature per l'edilizia, ferramenta, colori, vernici, tubi in ferro, in plastica, in rame ed in gomma; - di prodotti zootecnici, cereali, macchine, attrezzature e articoli tecnici per l'agricoltura, l'industria, il commercio e l'artigianato; - di reti metalliche, paletti in ferro, paletti in legno, botti in legno, in resina ed in cemento; - di contenitori in plastica ed in alluminio; - di infissi in legno, plastica ed alluminio; - di abrasivi, colle, lamiere, bitume, argilla espansa, polieratano, articoli per giardinaggio, materiale idraulico, guaine, articoli in creta, chiodi, blocchi e copponi in cemento, tubi, pozzetti in cemento, paletti in cemento per siepi e vigne, ceramiche, graniti, marmi, lastre per cinte in cemento; - di legnami, infissi e porte in legno ed alluminio, canalette, avvolgibili, manufatti, gesso, laterizi, tegole, caminetti, rivestimenti, ceramica, reti metalliche, cordame, carta da parato, cornici, smalti, scaffalature, materiale idraulico, prodotti ed attrezzi analoghi, articoli da regalo, articoli casalinghi. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa' puo' compiere, in via strumentale e senza che cio' possa costituire oggetto prevalente, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari (esclusa la raccolta di risparmio) utili e/o necessarie. In dette operazioni sono espressamente inclusi il rilascio di avalli e la prestazione di fidejussioni, nonche' la costituzione di garanzie reali anche per obbligazioni di terzi, purche' attinenti all'oggetto sociale. La societa' potra' assumere partecipazioni ed interessenze e quote anche azionarie in altre imprese o societa' costituite o costituende, italiane o straniere, aventi oggetto analogo, connesso o affine al proprio, purche' senza finalita' di collocamento presso terzi e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla legge 5 luglio 1991 n. 197. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilita' illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio.
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