Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Lo scopo mutualistico viene perseguito in particolare attra verso l acquisizione da parte della societa' di contratti aven ti ad oggetto la costruzione e la gestione di mercati orto frutticoli, agroalimentari e ittici. Sempre in merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualita' prevalente la societa' osserva: a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore al limite massimo previsto dalla lett. A) del comma 1 dell art. 2514 del codice civile; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Segnatamente ed in applicazione dello scopo mutualistico delineato nel primo paragrafo del presente punto il costo per le prestazioni dei servizi ricevute dai soci in quanto assegnatari per l esecuzione di contratti pubblici e/o privati acquisiti dalla societa' do vra' tendere ad essere superiore al cinquanta per cento del totale del costo delle prestazioni di servizi relativi ad attivita' di natura omogenea, come ricavabile dalla voce b7 del conto economico redatto in conformita' alle previsioni di cui all articolo 2425 del codice civile. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative ita liane. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli inte ressi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa puo', senza finalita' speculative e agendo nell interesse dei soci, stipulare contratti di appalto e in genere ogni altro contratto di gestione, project financing, concessione o sub concessione nelle forme ammesse dalla legislazione vigente, avente per oggetto in generale l assunzione, la gestione, la costruzione, la manutenzione, la ristrutturazione, di mercati agroalimentari, ortofrutticoli e ittici. Inoltre la cooperativa svolge l attivita' di lavorazione, con fezionamento e commercializzazione di concimi, fitofarmaci, materie plastiche, sementi ibride e non ibride; il commercio, all'ingrosso ed al minuto, di fiori naturali ed artificiali, di piante naturali ed artificiali e prodotti per la floricol tura; la realizzazione ed il commercio di piantine da orto, da fiore e aromatiche; le attivita' di frigo conservazione, di gestione e commercio di imballaggi, di facchinaggio e gestio ne di bar e punti di ristoro. La societa' potra' assumere rappresentanze, concessioni anche in via esclusiva ed agire quale commissionaria di ditte italiane ed estere, costituendo, ove occorra, depositi di merci propri e di terzi alla societa' consortile, dunque, e' demandato il compito di provvedere, sempre per conto e nell'interesse dei soci consor ziati, all'esecuzione dei lavori e di ogni altro adempimento connesso, ponendo in essere, a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori di servizi nonche' con istituti e/o azien de di credito, societa' finanziarie e terzinei limiti e secon do le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la coo perativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tut ti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ne cessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il poten ziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazio ne pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta del la possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.
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