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- scopo mutualistico e mutualita' prevalente - la societa' cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'articolo 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la societa' cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico (scopo mutualistico) di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la societa' cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'articolo 2516 del codice civile, dall'organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dal presente statuto. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la societa' cooperativa stessa. In considerazione di quanto sopra, la posizione giuridica del socio si configura come "socio-lavoratore", e lo statuto assume pertanto valore di "patto societario", di cui i soci possono avvalersi ed a cui debbono sottostare. Per il raggiungimento degli scopi indicati la societa' cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare, in modo permanente o secondo contingenti opportunita', la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a strutture consortili e ad altre organizzazioni promosse dall associazionismo cooperativo. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2514 del codice civile: a) e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) e' fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) e' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) e' fatto obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della societa' cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per effetto di quanto sopra ed ai sensi dell'articolo 111-septies disposizioni di attuazione del codice civile la cooperativa e' considerata cooperativa a mutualita' prevalente indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile. La societa' cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. - oggetto sociale - la cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto, in conto proprio e per conto terzi: a) l'organizzazione e la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi in favore di anziani, minori, portatori di handicap e di insufficienze mentali e altre infermita' tali da rendere necessaria un'assistenza e un'integrazione nell'ambiente sociale, invalidi, tossicodipendenti, ex carcerati, emarginati, immigrati, stranieri, soggetti colpiti da malattie gravi e affetti da infermita' fisiche, ed in genere in favore di tutte le persone che si trovino in uno stato di difficolta', disagio e svantaggio di tipo sociale, psicologico o sanitario, nonche' alle famiglie in cui sono inserite le predette persone; b) la prestazione di servizi di assistenza, riabilitazione, prevenzione, cura e sostegno in genere in qualsiasi forma e di assistenza educativa e similare; c) la prestazione di servizi culturali, ricreativi e turistico sociali in genere e ogni attivita' similare per tutte le persone di cui al precedente punto a) nonche' con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni; d) servizi di assistenza sociale, infermieristica, sanitaria, domiciliare integrata (a. D. I. ) ed educativa sia a carattere domiciliare, che realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti di enti pubblici e privati; e) l'assistenza, il sostegno e la riabilitazione effettuata tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; f) servizi socio - sanitari nei centri sociali, case di riposo, ricoveri per autosufficienti e non, in altre strutture di accoglienza, residenze sanitarie assistenziali, residenze assistenziali e qualsiasi struttura idonea a svolgere tale servizio; g) servizi di carattere animativo, formativo e ludico-ricreativo socio-assistenziale in: centri diurni, centri socio-educativi, asili nido, scuole materne, ludoteche, residenze protette e similari, centri di aggregazione, centri di accoglienza per immigrati e stranieri o persone bisognose, ed in genere tutte quelle strutture finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, e allo sviluppo di tematiche di valore sociale, culturale, artistico, educativo, ambientale e turistico sociale per persone di cui al precedente punto a) nonche' con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni; h) l'attivita' di ricerca, sensibilizzazione e animazione della comunita' locale entro cui opera la cooperativa sociale al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'accoglienza di persone in stato di bisogno; i) servizi di animazione, accompagnamento e vigilanza in soggiorni climatici, gite culturali, soggiorni estivi e invernali, colonie e interventi similari per le persone di cui al precedente punto a) nonche' con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni; l) la realizzazione di ricerche e banche dati aventi lo scopo di approfondire e dare informazioni su tematiche riguardanti il disagio sociale in genere; m) la gestione di servizi di segretariato sociale, informagiovani, informahandicap, e servizi informativi similari; n) l'attivita' di promozione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; o) servizi socio-sanitari in comunita' terapeutiche per sofferenti, psichici, fisici e sensoriali, case famiglia, gruppi appartamento e similari; p) l'attivita' di recupero e di sostegno scolastico, attivita' ludiche, grafiche e pittoriche, musicali, audiovisive e iniziative specifiche per l'inserimento sociale e lavorativo per i soggetti e le attivita' individuate con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni; q) servizio di assistenza durante il trasporto e vigilanza di minori nei plessi scolastici e di persone di cui al precedente punto a) presso le strutture di aggregazione sociale sanitarie e di accoglienza in genere con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni; r) servizi di consulenza a supporto di persone di cui al precedente punto a) nonche' con riferimento alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto alle famiglie, contrasto all'abuso, servizi di sostegno alle donne vittime di violenza e gestanti madri nubili, vittime di tratta; s) l'attivita' di ricerca scientifica, nonche' di formazione professionale di aggiornamento e qualificazione, di tirocinio formativo per i propri soci e potenziali soci nei settori dei servizi sociali di cui alla lettera a della legge n. 381/1991 e successive modifiche ed integrazioni. La societa' cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente atto ed all'allegato statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla ce, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
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