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La cooperativa conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' d'impresa, indicate nel successivo articolo 4, finalizzate all'inserimento ed all'integrazione sociale e lavorativa di persone svantaggiate ai sensi degli art. 1 lett b) e art 4 della legge 381/91. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, inoltre intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla l. 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la cooperativa dovra' rispettare i vincoli previsti dall'articolo 2514 del codice civile e precisamente: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Ai fini mutualistici piu' generali, la cooperativa attua e promuove la mutualita' fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attivita' che risponda ai principi della cooperazione. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Su deliberazione dell'organo di amministrazione potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa aderisce alla confederazione cooperative italiane.
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