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Scopo mutualistico la cooperativa, senza finalita' di lucro, si propone in conformita' a quanto disposto dall'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa si propone altresi' di ottenere mediante l'autogestione dell'attivita' di impresa che ne costituisce l'oggetto continuita' di occupazione lavorativa per i propri soci alle migliori condizioni economiche, professionali, sociali, facilitando l'accesso dei lavoratori a commesse ed appalti e riducendo cosi' il livello di disoccupazione nel settore. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale, quali la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, l'equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche, ed in rapporto ad essi agisce. Le regole di svolgimento dell'attivita' mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti fra la societa' ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verra' approvato dall'assemblea della societa' ai sensi e per gli effetti dell'art. 2521 u. C. C. C. E che comunque non costituira' parte integrante dello statuto della societa'. Fin d'ora si precisa comunque, con riferimento ai detti rapporti mutualistici: a) che i soci lavoratori, con l'adesione, stabiliscono con la cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione; essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della cooperativa le proprie capacita' professionali, compatibilmente con lo stato di attivita' e di volume della stessa e con le modalita' stabilite dal presente statuto e dal regolamento interno; b) che la societa' e' e sara' obbligata al rispetto del principio della parita' di trattamento, demandandosi all'organo amministrativo la facolta', nei limiti della compatibilita' con il regolamento da predisporsi come sopra indicato, di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. Al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la societa' puo' operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci. Le condizioni dei rapporti con i terzi verranno stabilite dall'organo amministrativo valutate le esigenze della cooperativa. In base a quanto disposto dall'art. 111 septies disp. Att. E trans. Al c. C. , e comunque in quanto si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci, la societa' e' una cooperativa a mutualita' prevalente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2512 c. C. A tal fine, come ulteriormente sara' specificato nel presente statuto, in ossequio al disposto dell'art. 2514 c. C. , si prevede: a) il divieto di distribuire utili in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualita' prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualita' prevalente, in particolare l'iscrizione all'apposito albo. Art. 5 (oggetto sociale) in attuazione allo scopo mutualistico sopra enunciato la societa', tenuto conto dei requisiti dei soci e del loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici, ha per oggetto la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a) della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed in particolare: - la gestione di strutture di soggiorno e/o l?Organizzazione di soggiorni per persone anziane e/o ammalate, anche non autosufficienti, la gestione di comunita' alloggio, case famiglia, strutture per l?Assistenza a portatori di handicap psichici e fisici, malati psichici e soggetti aventi situazioni di disagio e piu' in generale tutte le strutture e le attivita' a carattere socio educativo e socio assistenziale sia in via temporanea sia continuativa, avvalendosi della collaborazione di personale idoneo e/o di professionisti, anche esterni e di fiducia; - la gestione di comunita' alloggio per minori in stato di disagio,avvalendosi di personale specializzato ai sensi di legge; - la gestione e la fornitura di servizi di assistenza sanitaria, socio assistenziale ed infermieristica, anche domiciliare, a favore di persone anziane, di portatori di handicap, di malati psichici e, piu' in generale, delle persone svantaggiate, avvalendosi di personale proprio od esterno munito delle necessarie abilitazioni; - la gestione di attivita' di lavoro temporaneo ai sensi del d. Lgs. 276/2003 esclusivamente nel settore socio assistenziale ed infermieristico e similari a favore di case di cura, strutture per anziani, per minori ed in ogni altra situazione di disagio previste dalla l. 381/1991. Tutte le attivita' che costituiscono oggetto della societa' saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio sia richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa, per il conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari, mobiliari ed in genere tutti gli atti e negozi ritenuti dal proprio organo amministrativo necessari o utili al conseguimento dello scopo sociale, nonche', sempre a tal fine, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari, ovvero assumere partecipazioni in altre imprese, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, fermi in ogni caso i limiti stabiliti da altre inderogabili disposizioni di legge in materia. Potra' partecipare a gare d'appalto, indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche attraverso la costituzione di associazioni temporanee di imprese. Potra' ricevere prestiti da soci, nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari volte ad assicurare che non si configuri raccolta del risparmio fra il pubblico.
Parole chiaveL'attività di Obiettivo Solidarieta' Società Cooperativa Sociale si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Servizi sanitari. L'attività principale è classificata con codice ATECO 87.20.00: Strutture di assistenza residenziale per persone affette da ritardi mentali, disturbi mentali o che abusano di sostanze stupefacenti.
Obiettivo Solidarieta' Società Cooperativa Sociale è registrata anche con le denominazioni: "OBIETTIVO SOLIDARIETA", "SOCIETA OBIETTIVO SOLIDARIETA", "COOPERATIVA OBIETTIVO SOLIDARIETA", "SOCIETA COOPERATIVA OBIETTIVO SOLIDARIETA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE OBIETTIVO SOLIDARIETA".
Secondo i criteri europei, Obiettivo Solidarieta' Società Cooperativa Sociale è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.