A) la produzione di articoli di abbigliamento e confezioni, lavorazioni anche per conto terzi di detti articoli e prestazioni varie inerenti a tale attivita', anche avvalendosi di terzi soggetti; b) il commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento per uomo, donna e bambino, compresi accessori, le calzature, la biancheria intima e prodotti tessili di qualunque tipo. In relazione a tale oggetto essa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, finanziarie, commerciali, industriali (fatta eccezione per le operazioni di cui all'art. 1 della legge 2. 1. 1991 n. 1) che siano ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Potra' inoltre assumere, al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale, partecipazioni od interessenze in altre societa' od enti che abbiano oggetto simile od analogo al proprio, con espresso divieto dell'esercizio di tale attivita' nei confronti del pubblico.