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La cooperativa, che si ispira ai valori della solidarieta' e dell'etica cristiana, riconoscendosi nei principi e nel metodo della mutualita' senza finalita' speculative, nell'intento di: - ottenere per i soci, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali; - offrire alla collettivita' servizi di qualita', proposti con professionalita' e con l'attenzione ai diritti del consumatore; - valorizzare la persona del socio, permettendo anche attraverso il lavoro e la sua giusta retribuzione, la piena espressione delle sue potenzialita'; - costruire all'interno della cooperativa rapporti di solidarieta' e di reciproco sostegno. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 cod. Civ. , la cooperativa: a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci, se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 cod. Civ. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 cod. Civ. A norma della legge 142/01 e successive modificazioni, della legge n. 443/85 (legge quadro artigianato), della legge n. 133/97, della legge 57/01 e della legge regionale 3/03 il socio di cooperativa puo' stabilire con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, che potra' essere inquadrato sia in forma autonoma che subordinata od altresi' in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci saranno disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci, per quanto intenda avvalersi in via prevalente dello scambio mutualistico di cui al punto 2) dell'art. 2512 del codice civile. Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del presente statuto, la cooperativa si propone di fornire, attivare e assumere, nel rispetto dei limiti posti dalla legislazione vigente, ed in particolare dalle leggi 5 luglio 1991 n 197, 23 novembre 1939 n 1815 e decreto legislativo 1 settembre 1993 n 385: a) gestione di attivita' di ristoro, di strutture ricettive, di impianti sportivi e di intrattenimento tutte di qualsisi genere e tipo; b) gestione di stabilimenti balneari, piscine ad altre strutture simili; c) noleggio ed affitto di imbarcazioni e navi secondo i limiti e le autorizzazioni del ministero della navigazione; d) organizzazione di eventi, manifestazioni, e simili; e) lavori di manutenzione e costruzione di aree verdi, valorizzazione dell'ambiente anche attraverso l'organizzazione di corsi, convegni, turismo ambientale; f) lavori di manovalanza, distribuzione al dettaglio ed all'ingrosso di qualsiasi prodotto; g) lavori di pulizia presso uffici, locali, strutture residenziali, aree interne ed esterne; h) gestione di parcheggi e servizi di vigilanza e custodia non armata; i) gesione di bar e ristoranti; j) commercio al dettaglio ed all'ingrosso di prodotti alimentari tipici; k) attivita' di didattica relativamente alle attivita' esercitate ed alla formazione professionale del personale; l) servizi di rilevazione, immissione e gestione dati, di digitalizzazione testi, di segreteria, di contabilita', di rilevazione e monitoraggio del territorio e della popolazione, di traduzioni, di organizzazione e gestione di congressi e manifestazioni culturali e economiche; m) qualsiasi altra attivita' connessa o affine a quelle sopra esposte. Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potra' compiere operazioni mobiliari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potra' inoltre compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci nelle stesse operazioni. La cooperativa potra' altresi' concorrere a pubblici appalti e potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati. La cooperativa, su deliberazione del consiglio di amministrazione potra' aderire ad associazioni, consorzi, cooperative, acquistare quote di societa' di capitali aventi scopo analogo, affine o complementare al proprio. Potra' aderire altresi' ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
Parole chiaveSecondo lo standard ATECO, il codice 77.21.02 corrisponde a: Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).
I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2022.