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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni di persone con disagi psichici e sociali, il tutto come definito dalla legge n. 381 dell'8 novembre 1991 ed eventuali modificazioni ed interazioni. La cooperativa intende attuare detto scopo in forma mutualistica e senza fini speculativi, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In relazione a quanto sopra la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: . Attivita' rivolte a disagiati psichici e/o sociali, realizzando la gestione di servizi residenziali, comunita' alloggio, centri diurni e laboratori territoriali con scopi risocializzanti e riabilitativi; . Soggiorni terapeutici, momenti di incontro, di svago, culturali, finalizzati al recupero delle persone in situazione di disagio e/o all approfondimento delle tematiche legate al disagio; . Impostazione di metodi di lavoro per il superamento del disagio; . Attivita' di sensibilizzazione ed animazione delle comunita' locali entro cui opera al fine di renderle piu' consapevoli e disponibili all attenzione e all accoglienza delle persone in stato di bisogno; . L'apertura e/o gestione di ogni struttura ricettiva, residenziale, o turistico-alberghiera, anche nelle forme dell'agriturismo, allo scopo di meglio assicurare il perseguimento delle finalita' di promozione e sviluppo sociale. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potr compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potr inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4) - ricevere prestiti dai soci finalizzati esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale, stabilendone la disciplina con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, il tutto sotto l'osservanza della normativa tempo per tempo vigente in materia e, in particolare, delle norme che disciplinano la raccolta del risparmio tra il pubblico. 5) - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivit di cui alla legge n. 1/91 e n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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