Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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2) la societa' ha per oggetto: - attivita' artigiana di officina meccanica e motoristica in genere, gestione ed esercizio di attivita' artigianali relative ad autocarrozzeria, elettrauto, gommista, autolavaggio; - riparazione di mezzi agricoli e mezzi industriali di qualsiasi tipo e pregio, nazionali ed internazionali; - riparazione e sostituzione di pneumatici, vulcanizzazione di pneumatici, assetto ruote e convergenza. La societa' potra' nominare persone esterne alla societa' in qualita' di direttori tecnici, direttori commerciali responsabili tecnici e preposti alla vendita. La societa' potra' compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria, che fosse ritenuta utile o necessaria per la realizzazione dell'oggetto sociale. Potra' altresi' assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli impianti che della gestione. La societa' potra', inoltre, assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, sia direttamente che indirettamente. Potra' concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali a garanzia di debiti ed obbligazioni anche di terzi, anche a favore di istituti di credito in genere. La societa' potra' avvalersi di tutte le agevolazioni finanziarie, creditizie e fiscali previste da normative nazionali, comunitarie, regionali, provinciali o locali, ed in particolare delle agevolazioni previste per le imprese che operano nel mezzogiorno d'italia, le agevolazioni previste dalla legge 488/92 e successive modifiche, le agevolazioni previste dal d. Lgs. 185/2000 e successive modifiche. In riferimento all'art. 12 comma 4 del d. M. 295/01 attuativo del d. Lgs 185/00 e precisamente ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali di cui al d. Lgs. 185/2000 e successive modifiche, non sono validi, ne' efficaci, per un periodo di 5 (cinque) anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal detto decreto in favore della societa', gli atti di alienazione di quote sociali che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'art. 17 commi 1 e 2 del dl. 185/2000 menzionato ; per lo stesso periodo di cinque anni i soci si obbligano a non procedere allo scioglimento della societa'.
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