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La societa' cooperativa conformemente alla legge 381/81, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, soci e non soci, attraverso lo svolgimento in forma d'impresa di servizi socio-educativi, socio-assistenziali, socio-riabilitativi, socio-sanitari e culturali di cui al successivo articolo 5, nel rispetto dello spirito di cui all'art. 1, comma 1, lett. A) della legge 381/91 e successive modificazioni ed integrazioni. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale delle comunita', si prefigge di cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, inoltre, ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le possibili migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale piu' avanti indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' ed i soci saranno disciplinati da apposito regolamento che, predisposto dal consiglio di amministrazione verra' approvato dall'assemblea con le maggioranze previste dal successivo articolo 30 ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma seconda parte - dell'art. 2521 del codice civile. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi, ovvero avvalendosi delle prestazioni lavorative e professionali di terzi non soci, le condizioni dei rapporti con i quali, verranno stabiliti dal consiglio di amministrazione valutate le esigenze della societa'. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa intende svolgere le seguenti attivita': * progettare, promuovere e gestire iniziative educative di assistenza all'infanzia quali: asili nido, nidi d'infanzia, asili nido aziendali, garderie, servizi di baby-sitting, servizi ricreativi, spazi gioco, scuole dell'infanzia; * progettare, promuovere e gestire iniziative di animazione quali: centri estivi o invernali per minori, adolescenti e disabili, gruppi educativi territoriali, oratori, centri giovani, centri sociali, ludoteche; * progettare, promuovere e gestire interventi di sostegno scolastico e sostegno alle fasi di studio (doposcuola); * progettare, promuovere e gestire attivita' educative, ricreative e formative per scuole di ogni ordine e grado (attivita' didattiche, di animazione, di formazione, di sensibilizzazione, gite, soggiorni ecc. . . ); * progettare, promuovere e gestire centri per la famiglia, servizi di mediazione famigliare e di sostegno alla genitorialita'; * progettare, promuovere e gestire interventi di animazione socio-culturale e laboratori ludici sul territorio; * progettare, promuovere e gestire supporti individuali o servizi domiciliari e sul territorio per anziani e disabili. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. Per il raggiungimento degli scopi di cui sopra la societa' potra': 1. Svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, creditizie e finanziarie (ivi compresa l'assunzione di mutui sia ordinari che speciali e di qualsiasi altro genere di obbligazione anche in forma cambiaria) che siano ritenute dal consiglio di amministrazione idonee a raggiungere gli scopi sociali avvalendosi a tal fine di tutte le provvidenze di legge; 2. Partecipare ad altre societa', enti, associazioni ed organismi anche consortili, in qualsiasi forma costituiti, le cui finalita' non siano in contrasto con gli scopi previsti dal presente statuto. In particolare, la cooperativa potra' stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545 septies, con la preventiva autorizzazione da parte dell'assemblea; 1. Concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, nonche' stipulare convenzioni con enti pubblici in accordo alle leggi regionali di recepimento della legge 381/91; 2. Compiere tutte le iniziative, le attivita' in genere, ed i relativi atti e negozi giuridici, ritenuti necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; 3. Provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; 4. Assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 5. Concedere avalli cambiari, fideiussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative. La cooperativa potra' altresi' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti vigenti ed in particolare in osservanza al disposto dell'art. 11 del d. Lgs. 385/93, delle disposizioni del cicr e dei limiti previsti dall'art. 13 del dpr 29. 09. 1973 n. 601 e successive modificazioni ed integrazioni.
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