Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata. Premesso che la cooperativa persegue come finalita' principale la concentrazione dell'offerta e la commercializzazione della produzione dei soci, scopo della stessa e' l'incremento del reddito dei propri soci perseguibile attraverso: - riduzione dei costi di produzione; - miglioramento della qualita' delle produzioni olivicolo-olearie, anche attraverso tecniche di produzione rispettose dell'ambiente; - attivazione di processi finalizzati all'ottenimento di certificazione di qualita' (dop, igp, stg, "prodotti di qualita' puglia" e di tracciabilita' dei prodotti), anche in ossequio agli obblighi di cui al reg. Ce n. 178/2002. La cooperativa esercita l'attivita' agricola ai sensi dell'art. 2135 del c. C. . La cooperativa e' a mutualita' prevalente, cosi' come disciplinato dall'art. 2514 del c. C. ; pertanto non puo': - distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale versato; - remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione dai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - distribuire le riserve fra i soci cooperatori. La cooperativa dovra' devolvere, in caso di scioglimento, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Per raggiungere il proprio scopo sociale la cooperativa potra' associarsi o stipulare convenzioni con persone fisiche e/o giuridiche, enti pubblici e privati, aventi scopi sociali analoghi e/o affini. La cooperativa potra' altresi' beneficiare di finanziamenti e/o contributi regionali, nazionali e comunitari in qualsiasi forma richiesti. Potra', inoltre, partecipare alla realizzazione di programmi operativi secondo quanto previsto dal regolamento (ue) n. 2021/2115 e dal regolamento delegato (ue) n. 2022/126. La cooperativa potra' altresi', nell'ambito del proprio oggetto sociale: a) svolgere ricerche e sviluppare iniziative su metodi di produzione sostenibili, pratiche innovative, competitivita' economica e sull'andamento del mercato; b) sviluppare iniziative nel settore della promozione e della commercializzazione; c) svolgere attivita' di monitoraggio e gestione del mercato nel settore dell'olio d'oliva; d) promuovere il miglioramento dell'incidenza ambientale dell'olivicoltura; e) promuovere il miglioramento della competitivita' dell'olivicoltura attraverso la modernizzazione; f) diffondere informazioni sulle iniziative finalizzate al miglioramento della qualita' dell'olio d'oliva; g) svolgere quant'altro previsto all'art. 3 del reg. (ce) 611/2014; h) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso a pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e a pratiche e tecniche corrette per quanto riguarda il benessere animale; i) promuovere e fornire assistenza tecnica per il ricorso agli standard di produzione per il miglioramento della qualita' dei prodotti e lo sviluppo di prodotti con denominazione d'origine protetta, indicazione geografica protetta o coperti da una etichetta di qualita' nazionale; l) svolgere attivita' di organizzazione comune del controllo di qualita'; m) svolgere qualunque altra attivita' comune di servizi che persegua gli obiettivi sopra indicati. La societa' si pone come obiettivo la concentrazione della offerta e la immissione sul mercato della produzione dei propri aderenti anche attraverso la commercializzazione diretta; l'attivita' di concentrazione di prodotto e commercializzazione viene regolamentata attraverso apposito regolamento e/o disposizioni emanate e approvate dagli organi sociali in funzione delle competenze indicate nel presente statuto. I produttori aderenti possono entrare in contatto diretto con gli acquirenti, purche' tale contatto diretto non pregiudichi la concentrazione dell'offerta e della immissione del prodotto sul mercato da parte della o. P. ; pertanto, la concentrazione della offerta si considera garantita a condizione che gli elementi essenziali delle vendite quali il prezzo, la qualita' ed il volume siano negoziati e determinati dalla o. P. Il valore della produzione commercializzata direttamente dalla o. P. Ottenuto dalle superfici olivetate dei soci produttori deve essere superiore al 70% (settanta per cento) rispetto al totale delle vendite dell'o. P.
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