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La societa' ha per oggetto la realizzazione di programmi edilizi in genere anche di urbanizzazione di terreni, nonche' la realizzazione degli stessi, la compravendita di aree e di stabili, la costruzione, l'utilizzazione, ivi intendendosi anche la locazione, la compravendita e l'alienazione in genere di complessi edilizi in tutto il territorio nazionale. La societa' potra' inoltre partecipare ad appalti e sub-appalti per la costruzione di edifici in genere. La societa' ha altresi' per oggetto la fornitura di servizi ad imprese o a privati; in particolare potra' prestare tutti i servizi telematici e connessi al software. La societa' potra' inoltre realizzare e commercializzare software, programmi, componenti hardware e prodotti informatici in genere. La societa' potra' inoltre svolgere l'attivita' di locazione e noleggio di automezzi e mezzi di trasporto in genere, imbarcazioni e natanti. In relazione all'oggetto sociale essa societa' potra' inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, ed industriali, ad eccezione delle attivita' previste dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143, convertito nella legge 5 luglio 1991 n. 197, attivita' immobiliari e mobiliari che si renderanno necessarie ed utili al fine del conseguimento dell'oggetto sociale; potra' inoltre prestare garanzie di qualsiasi genere, anche fidejussorie o reali ed anche a favore di terzi; potra' inoltre assumere e cedere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa', consorzi, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni o imprese, sia in italia che all'estero, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, con tassativa esclusione di partecipazioni in societa' che svolgano attivita' di cui alla legge 2 gennaio 1991 n. 1. La societa' potra' acquisire tra i soci denaro, con obbligo di rimborso, con le modalita' previste dalla deliberazione del c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 pubblicata sulla gazzetta ufficiale n. 52 del giorno 11 marzo 1994. Si precisa che sono espressamente vietate le attivita' della legge 1966 del 1939 r. D. L. 1598 del 1933 - d. P. R. 449 del 1959 legge n. 77 del 1983, legge n. 141 del 1938, legge n. 742 del 1986 e della legge 5 luglio 1991 n. 197.
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