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La societa', ai sensi dell'art. 8 d. Lgs. 36/2021, e' senza fine di lucro e viene previsto che i proventi delle attivita' non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forme indirette o differite. La societa' ha per oggetto in via stabile e principale l'esercizio d'attivita' sportive dilettantistiche, ed in particolare la formazione, la preparazione e la gestione dell'attivita' specifica degli sport dello sci alpino (e delle discipline ad esso correlate), del golf, degli sport della racchetta in generale (es. Tennis, padel, etc. ), del ciclismo e comunque di ogni disciplina sportiva che intendera' svolgere, nonche' la promozione e l'organizzazione di gare, tornei, corsi, attivita' didattica, preparazione ed assistenza oltre ad ogni altra attivita' agonistica e non in genere ad essa collegata, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive della federazione italiana sport invernali (fisi) e delle altre organizzazioni sportive nazionali riconosciute dal coni alle quali la societa' intendera' aderire. La societa' accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del coni, delle federazioni nazionali ed internazionali di appartenenza, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva e s'impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della societa' nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. Costituiscono, quindi, parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. In particolare, la societa' per se' e per i propri soci: 1. Riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata od ente di promozione sportiva d'appartenenza; 2. Si impegna a pagare le quote di affiliazione e le quote di tesseramento stabilite della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata od ente di promozione sportiva d'appartenenza; 3. Si obbliga ad osservare ed a far osservare ai propri soci, associati e tesserati lo statuto ed i regolamenti stabilite della federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata od ente di promozione sportiva d'appartenenza, le deliberazioni e decisioni dei suoi organi, nonche' la normativa del coni e del cip; 4. Prende atto ancora che condizione indispensabile per essere socio d'essa societa' e' un'irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nei commi precedenti, la societa' potra' inoltre svolgere le seguenti attivita' secondarie e strumentali: a) compiere ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, ed in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento ed al miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive; b) promuovere e pubblicizzare la sua attivita' e la sua immagine utilizzando modelli, disegni ed emblemi, direttamente o a mezzo terzi; c) promuovere e gestire, direttamente o a mezzo concessione o ricezione di affitto, l'organizzazione di meeting e conferenze, attivita' ricreative, di tempo libero e sportive; d) gestire attrezzature per i soci, loro congiunti e per i frequentatori ed utilizzatori, anche temporanei, delle aree attrezzate; e) prendere e/o concedere in gestione impianti sportivi e strutture sportive di ogni tipo, palestre, piscine, campi sportivi, ecc. E dei servizi connessi, bar, ristoranti, strutture ricettive, ecc. , proprie o di terzi, anche mediante la sottoscrizione di convenzioni con enti pubblici e privati; f) realizzare attivita' di promozione, pubblicita' e sponsorizzazione, ricevere sovvenzioni da parte di enti privati o pubblici italiani e non, al fine di migliorare l'organizzazione di corsi, eventi ed attivita' sportive piu' in generale; g) assumere e concedere agenzie, rappresentanze e mandati. Tutte le attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Inoltre, la societa', per l'attuazione dell'oggetto sociale sopra riportato, potra' compiere tutte le operazioni imprenditoriali, commerciali, finanziarie e di credito, mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo sociale. La societa' potra' altresi' procedere all'assunzione di quote di partecipazione in altre societa' aventi oggetto analogo, affine o complementare, nonche' al rilascio di avalli, fideiussioni ed altre garanzie in genere, anche reali, per terzi ed in favore di terzi; il tutto, purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' vengano svolte in maniera funzionale a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attivita' che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad albi professionali ed ogni altra attivita' finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia ed in particolare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, nonche' le attivita' previste dal d. L. 415/96. Ai fini della conservazione del regime fiscale agevolativo di cui all'articolo 148, comma 3 del t. U. I. R. , la societa' dovra' osservare i seguenti principi: a) la decommercializzazione, ai fini ires, delle attivita' rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, verso il pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti associati o partecipanti, o di altre associazioni o societa' sportive dilettantistiche che svolgano la medesima attivita' e che per legge o per previsioni statutarie, fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, nonche' nei confronti dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali. B) il rispetto del principio di democraticita' nell'ambito della gestione del rapporto associativo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 148 del t. U. I. R. , con la conseguenza di adottare un regime uniforme del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa e prevedendo, per i soci maggiori di eta' il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni, nonche' per la nomina degli organi direttivi ed osservando, altresi', il principio di eleggibilita' libera degli organi amministrativi, il principio del voto singolo, la sovranita' dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione, nonche' i criteri per le idonee forme di pubblicita' delle convocazioni assembleari delle relative deliberazioni assunte, dei bilanci di esercizio e dei rendiconti infra annuali, salva l'osservanza delle norme inderogabili statuite da codice civile vigente. C) l'eventuale svolgimento di attivita' commerciali senza le modalita' concorrenziali proprie del mercato.
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