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2. 1 la societa' ha per oggetto l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni per il tramite dell'assunzione di partecipazioni in imprese italiane, in societa' ue e in societa' aventi sede nel regno unito che svolgono attivita' prevalentemente nel settore sociale con capacita' di innovazione e potenziale di crescita, nonche' la concessione di finanziamenti in parallelo o in via funzionale rispetto all'acquisizione di partecipazioni (ivi inclusi i finanziamenti a societa' partecipate) e, comunque, non nei confronti del pubblico. Si precisa che almeno il 70% (settanta percento) delle obbligazioni di versamento dovra' essere investito in pmi sociali (come di seguito definite). 2. 2 la societa' dovra' effettuare investimenti (nella forma di investimenti, diretti o indiretti, equity o strumenti ibridi di debito/equity, come di seguito definiti e congiuntamente definiti quali "strumenti") prevalentemente in pmi sociali che siano imprese italiane. Con l'espressione "pmi sociali" si indicano: le microimprese e le piccole e medie imprese come definite nella raccomandazione della commissione n. 2003/361/ce del 6 maggio 2003 pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'unione europea n. L 124 del 20 maggio 2003, in vigore alla data del primo closing, che: a. Adottano modelli commerciali e strutture tali da consentirgli di autofinanziarsi senza ricevere sussidi e da permettere ai soci a di possedere partecipazioni nelle stesse e vendere tali partecipazioni a condizioni standard di mercato; b. Perseguono la finalita' di conseguire un impatto sociale, fornendo soluzioni imprenditoriali a problematiche di natura sociale basate su un approccio misurabile, ed indicano espressamente tale scopo nei loro statuti o in altri simili documenti societari; c. Nel contesto del loro obiettivo sociale, definiscono ex ante i loro obiettivi di impatto sociale all'interno dei loro piani industriali e specificano le metriche associate per la gestione operativa ed il monitoraggio del loro impatto ex-post; d. Sono organizzate in modo tale da essere economicamente autosufficienti; e. Intendono utilizzare la propria crescita aziendale per incrementare i loro obiettivi sociali predefiniti; f. Sono gestite in modo responsabile e trasparente, tenendo conto degli interessi dei dipendenti, clienti ed altri soggetti interessati dalle loro attivita' commerciali; g. Al momento dell'investimento da parte della societa' non sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato ne' a partecipare a un sistema multilaterale di negoziazione (mtf) quali definiti dall'art. 4, paragrafo 1, punti 14 e 15 della direttiva 2004/39/ce; h. Non sono un organismo di investimento collettivo; i. Non sono uno o piu' dei seguenti soggetti: (a) una societa' di partecipazione finanziaria quale definita dall'art. 4, punto 19, della direttiva 2006/48/ce; (b) una societa' di partecipazione mista quale definita dall'art. 4, punto 20, della direttiva 2006/48/ce, fermo che investimenti in (i) enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; (ii) imprese di investimento quali definite nell'art. 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/ce; (iii) imprese di assicurazione quali definite dall'art. 13, punto 1, della direttiva 2009/138/ce del parlamento europeo e del consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attivita' di assicurazione e di riassicurazione (solvibilita' ii) potranno essere effettuati nei limiti previsti dal regolamento euveca (come di seguito definito); j. Sono stabilite nel territorio di uno stato membro o nel regno unito a condizione che tale stato: (x) non sia inserito dal gruppo d'azione finanziaria internazionale contro il riciclaggio di capitali nell'elenco dei paesi e territori non cooperativi; (y) abbia firmato un accordo con lo stato membro d'origine della societa' e con ogni altro stato membro in cui e' previsto che le azioni della societa' siano commercializzate, in modo da garantire che detto stato rispetti pienamente le norme di cui all'art. 26 del modello di convenzione fiscale sui redditi e sul patrimonio dell'ocse e assicuri un efficace scambio di informazioni in materia fiscale, compresi eventuali accordi fiscali multilaterali. 2. 3 la societa' assicurera' che le finalita' sociali di una pmi sociale non vengano modificate, fatto salvo il preventivo consenso scritto della societa'. 2. 4 gli "strumenti ibridi di debito/equity" sono definiti come qualsiasi tipo di strumento finanziario che rappresenti una combinazione di equity e debito, il cui rendimento dell'investimento e' legato agli utili o alle perdite dell'impresa di portafoglio ammissibile e il cui rimborso in caso di default non e' pienamente garantito. 2. 5 la societa' investira' almeno il 70% (settanta percento) delle obbligazioni di versamento in investimenti equity o strumenti ibridi di debito/equity relativi a pmi sociali, calcolato sulla base degli importi investibili previa deduzione di tutti i costi pertinenti e delle attivita' di cassa e di altre disponibilita' liquide, al termine del periodo di investimento e in conformita' con tutte le previsioni del regolamento (ue) n. 345 del 17 aprile 2013 sui fondi europei per il venture capital (il "regolamento euveca"), fermo che gli investimenti di cui al precedente art. 2. 2 lett. I, punti (i), (ii) e (iii) non potranno superare il 10% (dieci per cento) delle obbligazioni di versamento. Il totale delle somme investite dalla societa' in operazioni di investimento che siano relative a (i) pmi non sociali che siano imprese italiane e a (ii) imprese non italiane, non potra' superare il 30% (trenta per cento) delle obbligazioni di versamento. La societa' non potra' investire in societa' extra ue, salvo quanto previsto al par. 2. 1 del presente art. 2, si concentrera' su operazioni relative ad imprese italiane e non potra' investire piu' del 20% (venti percento) delle obbligazioni di versamento in societa' ue o in societa' aventi sede nei paesi previsti dal par. 2. 1 del presente art. 2 che non siano imprese italiane. 2. 6 la societa' non potra' investire, garantire o, comunque, fornire direttamente o indirettamente aiuti finanziari o altro supporto a societa' od altri enti la cui attivita' commerciale consiste: (a) in un'attivita' economica illecita (ovvero qualsiasi attivita' produttiva, attivita' commerciale o altra attivita' qualificabile come illegale ai sensi della normativa legislativa o dei regolamenti applicabili alla societa' o alla relativa societa' partecipata, inclusa a mero titolo esemplificativo, la clonazione umana a scopo riproduttivo); (b) nella produzione e commercio di tabacco, bevande alcoliche distillate e prodotti correlati; (c) nel finanziamento, produzione e commercio di armi, armamenti, forniture di tipo militare o munizioni di qualsiasi tipo; (d) nella gestione di casino' o imprese simili, giochi d'azzardo e giochi e scommesse, ovvero produzione e commercializzazione di prodotti connessi ai medesimi; (e) organismi geneticamente modificati; (f) compro oro e trading di metalli preziosi al dettaglio; (g) produzione o commercializzazione di materiale pornografico; (h) nella ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o sistemi di dati elettronici, che: (i) sono finalizzati specificamente al supporto di qualsiasi attivita' di cui alle lettere da (a) a (h) che precedono; o che: (ii) sono volti a consentire di accedere illegalmente a reti di dati elettronici; o scaricare illegalmente dati elettronici. Inoltre, nel caso di supporto al finanziamento della ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relativi (i) alla clonazione umana a scopo di ricerca o terapeutico, o (ii) ad organismi geneticamente modificati (ogm), la societa' deve assicurare gli appropriati controlli delle problematiche legali, regolamentari ed etiche concernenti la clonazione umana a scopo di ricerca o terapeutico e/o gli ogm; (i) imprese che palesemente non diano garanzie del rispetto dei diritti umani nell'esercizio della propria attivita'; (j) oicr o altri veicoli con finalita' simili indipendentemente dalla relativa forma giuridica; (k) societa' che svolgono in via prevalente attivita' di acquisto e alienazione di immobili; (l) imprese in stato di crisi (intendendo per tali anche le imprese oggetto di piani di risanamento ai sensi dell'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ovvero di accordi di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182 bis del predetto regio decreto), ad eccezione delle imprese che abbiano gia' intrapreso e/o realizzato un processo di turn around e presentino concrete possibilita' di rilancio, anche attraverso un nuovo gruppo manageriale e/o societario, e con il supporto gia' acquisito di nuova finanza di impresa. 2. 7 la societa' non puo' investire piu' del 15% (quindici percento) delle obbligazioni di versamento in una stessa societa' partecipata, fatta salva la facolta' per la societa' di eccedere tale limite, fino ad un massimo, comunque, del 20% (venti percento) delle obbligazioni di versamento, in relazione al massimo a due societa' partecipate per tutta la durata della societa'. Eventuali ulteriori deroghe a tale limite saranno soggette all'approvazione dell'advisory board (come di seguito definito) con decisione adottata all'unanimita', sempre comunque fino ad un massimo del 20% (venti percento) delle obbligazioni di versamento per ciascuna societa' partecipata. 2. 8 la societa' puo' altresi' svolgere, in conformita' con le leggi applicabili, qualsiasi altra attivita' strumentale, ausiliaria e/o connessa a quelle menzionate nel presente articolo 2. La societa' non puo' emettere obbligazioni.
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