Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Oltre Il Giardino Cooperativa…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di attivita' diverse agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate gestendo in forma associata l'azienda al fine di offrire continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita' si avvarra' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa comunque, potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci, qualora l'organo amministrativo ne ravvisi la necessita'. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali i soci cooperatori instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e nel rispetto del principio della parita' del trattamento nei rapporti mutualistici sancito dall'articolo 2516 c. C. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo 3) dello statuto sociale, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: 1) progettare, organizzare, gestire centri ricreativi, culturali, turistico-alberghieri, commerciali, agricoli, industriali di artigianato e di servizi, necessari all'inserimento sia sociale che lavorativo di soggetti di ogni eta' e di ogni strato sociale con particolare attenzione agli invalidi ed handicappati fisici, psichici e sensoriali, nonche' a tutti coloro le cui caratteristiche rientrano nell'art. 4/1 della legge 8 novembre 1991 n. 381 ed eventuali modifiche; 2) assumere, gestire, organizzare e svolgere lavori, attivita' e servizi anche di consulenza conformi alle esigenze di inserimento lavorativo di cui sopra sia in proprio che per conto terzi; 3) utilizzare per il raggiungimento degli scopi sociali, locali propri o di terzi messi a disposizione sotto qualsiasi forma; 4) partecipare a gare d'appalto, licitazioni, trattative ed altro, sia pubbliche che private, finalizzate all'inserimento lavorativo di cui sopra; 5) svolgere, proporre e seguire qualunque altra attivita' connessa, affine, conseguente o integrante a quelle sopra citate, nonche' compiere gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione di scopi sociali, quali fra l'altro a titolo esemplificativo: i) gestire attivita' lavorative di formazione e corsi per soggetti svantaggiati e non, in ambienti quali ristoranti, bar, laboratori artigianali, case di riposo ed altro per l'organizzazione di stages e convegni, lavori di copisteria, traduzioni, corsi di lingue, servizi mensa, trasporti ed altro; ii) partecipare ad enti, associazioni, consorzi e societa' che svolgano attivita' collegate al movimento cooperativo; iii) la cooperativa, inoltre, al fine di assolvere alle funzioni sociali proprie della cooperazione e nell'intento di rendere meno onerosi i servizi svolti, potra' estendere la propria attivita' ed i propri servizi anche a favore di terzi non soci, operando tuttavia per favorirne l'iscrizione come soci effettivi nel piu' breve tempo possibile. Tutti gli scopi e gli oggetti sociali precedentemente citati vengono vincolati al rispetto delle norme previste dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e sue modifiche, in particolare a quelle previste dall'art. 1 comma 1 lettera b). La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti; ed in particolare dalle leggi 2 gennaio 1991 n. 1 e 5 luglio 1991 n. 197. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea. In particolare si richiamano le risultanze del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, precisando che lo svolgimento dell'attivita' finanziaria e di acquisto di partecipazioni ed interessenze in altre imprese o societa' e' consentito per quanto strettamente strumentale o connesso alle attivita' previste dall'oggetto sociale essendo comunque esclusa ogni forma di raccolta di risparmio, nonche' di collocamento e distribuzione di valori mobiliari, in qualunque forma venga effettuata, nei confronti del pubblico; con esclusione comunque di ogni attivita' che comporti l'iscrizione in appositi elenchi o albi professionali.
Parole chiave