Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Essa puo' aderire ad enti ed associazioni europee, nazionali, regionali, provinciali di rappresentanza del movimento cooperativo, previa delibera del consiglio di amministrazione. La cooperativa puo' svolgere le seguenti attivita': - industria turistico-alberghiera, organizzazione di eventi e spettacoli, da esercitarsi in stabilimenti di proprieta' o in gestione o in appalto, nonche' la gestione, anche in concessione e in affitto di alberghi, bar, ristoranti, complessi turistico alberghieri, villaggi, campeggi, case albergo, motel, autogrill, impianti sportivi e quanto altro possa avere attinenza con la ricettivita' ed il turismo. La societa', inoltre, per il raggiungimento dell'oggetto sociale, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, potra' compiere operazioni immobiliari, mobiliari e commerciali, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo affine o connesso al proprio e aderire a consorzi di societa' miste. Le attivita' per l'esercizio delle quali particolari leggi degli stati in cui la societa' opera, prevedano una specifica abilitazione, devono essere assunte da professionisti iscritti negli appositi albi o collegi professionali o da societa' da loro formate in armonia con le leggi professionali.
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