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Art. 3 (scopo mutualistico) lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici i soci instaurano con la cooperati-va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge, disciplinato da apposito regolamento ai sensi della l. 142/01. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-partizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgi-mento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le modifiche dello statuto. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) la produzione in proprio o tramite terzi, nonche' l'importazione, l'esportazione e la com-mercializzazione al dettaglio e all'ingrosso di: - veicoli nuovi e usati, motoveicoli e quadricicli, industriali, furgoni, autovetture, cicli e moto-cicli, biciclette; - carrozzerie, allestimenti di qualsiasi genere e tipo effettuati su veicoli industriali, allestimenti di veicoli speciali; - motori, nuovi e usati, parti di ricambio e di qualsiasi accessorio destinato ai veicoli sopra elencati; b) l'esercizio di attivita' di carrozzeria, officina, elettrauto, gommista per ogni veicolo sopra indicato; installazione di ganci di traino e di impianti a gas, gas gpl, gas metano per i veicoli sopra elencati; c) l'attivita' di carpenteria metallica e manufatti in metallo in genere, loro commercializzazio-ne; d) la produzione, la commercializzazione di macchine ed attrezzature meccaniche in gene-re. La cooperativa potra' compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e mobiliari, credi-tizie e finanziarie, atte a raggiungere, sia direttamente che indirettamente gli scopi sociali e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge; potra' assumere e concedere agenzie, commissioni e rappresentanze, con o senza deposito, mandati, acquistare, utilizza-re e trasferire brevetti e opere dell' ingegno. Partecipare a pubblici appalti. Stipulare convenzioni con enti pubblici e privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazio-ne degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed e-ventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre im-prese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto socia-le, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale.
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