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Il consorzio, che non ha fini di lucro, si costituisce ai sensi dell'articolo 29, e seguenti, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, ed ha per oggetto: - l'attivita' di prestazione di garanzie collettive per favorire la concessione di finanziamenti da parte di aziende e istituti di credito, di societa' di locazione finanziaria, di societa' di cessione di crediti di imprese e di enti parabancari alle piccole imprese associate; - l'attivita' di informazione, di consulenza e di assistenza alle imprese consorziate per il reperimento ed il migliore utilizzo delle fonti finanziarie, nonche' le prestazioni di servizi per il miglioramento della gestione finanziaria delle stesse imprese. A tale attivita', in quanto connessa e complementare a quella di prestazione di garanzie collettive, si applicano le disposizioni tributarie specificamente previste per quest'ultima. Il consorzio e' basato su principi di mutualita'. Non ha fini di lucro e non possono essere distribuiti utili sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate e/o associate. Il consorzio ha altresi' per oggetto l'assistenza ai propri soci nella negoziazione d'operazioni di fido bancario e, piu' in generale, nella negoziazione di tutte le operazioni bancarie, creditizie e finanziarie, quali a titolo meramente esemplificativo e senza che cio' possa essere limitativo: prestiti cambiari e non cambiari, aperture di credito semplice e in conto corrente, sconto di cambiali e vaglia cambiari, o assegni bancari, anticipazioni su fatture ricevute ed altri documenti similari, anticipazioni e sovvenzioni su pegno di valori mobiliari dimerci, di documenti rappresentativi di merci, finanziamenti e mutui chirografri ed ipotecari. Per il raggiungimento degli scopi sociali, il consorzio potr' aderire ad enti economici e non, organismi consortili, ad associazioni e federazioni provinciali, regionali, nazionali e comunitarie tendenti a sviluppare e potenziare la mutualita' finanziaria e di garanzia. Il consorzio e' investito del mandato di compiere, per conto delle singole unita' consorziate, tutti gli atti, le procedure, e la stipula e quanto e' necessario per gli scopi consortili. Il consorzio potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ed ogni altra attivita' purche' utile alla realizzazione degli scopi consortili. In nessun caso il consorzio potra' provvedere alla raccolta e sollecitazione del pubblico risparmio, ne' l'esercizio del credito, ne' quelle attivita' che la legge subordina a particolari autorizzazioni. Salvo che tali autorizzazioni non vengano richieste e allo stesso concesse.
Parole chiaveOmniacredit 1998 - Consorzio Di Garanzia Collettiva Fidi appartiene al comparto Servizi finanziari e si occupa di Consorzi di garanzia collettiva fidi. L'attività principale è classificata con codice ATECO 66.19: Altre attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione).
L'azienda Omniacredit 1998 - Consorzio Di Garanzia Collettiva Fidi utilizza anche i nomi: "OMNIACREDIT 1998", "CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI" e "OMNIACREDIT 1998 - CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI".
La dimensione aziendale colloca Omniacredit 1998 - Consorzio Di Garanzia Collettiva Fidi nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 30.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2018.