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La societa' cooperativa ha per oggetto quanto previsto al successivo art. 4, senza alcuna finalita' speculativa ma seguendo i principi della mutualita' in conformita' all'art. 26 del d. Lgs. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle successive disposizioni di legge in materia e nel rispetto di fatto della prevalenza dello scopo mutualistico di cui agli artt. 2512 e ss. C. C. Da svolgere nei limiti consentiti dalla vigente normativa, previo rilascio delle eventuali necessarie autorizzazioni da parte delle autorita' competenti nonche' previa eventuale iscrizione in appositi albi. I soci della cooperativa intendono perseguire lo scopo di nuove occasioni di lavoro anche artigianale per se' stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa' oppure di rapporto di lavoro subordinato. La societa' puo' avvalersi della collaborazione autonoma e, eventualmente, coordinata e continuativa di lavoratori non soci. La tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Le adesioni agli organismi ed enti di tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico saranno deliberate dall'assemblea ordinaria dei soci. I soci della cooperativa: a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; d) mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. Il socio lavoratore stabilisce - con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo - un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, attraverso il quale contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonche', in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Il tutto nell'osservanza delle disposizioni dettate dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi dello stato in materia. La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, si propone di realizzare, valendosi prevalentemente dell'attivita' lavorativa dei soci stessi, il miglioramento delle condizioni materiali e morali dei propri soci, garantendo agli stessi, tramite la gestione in forma associata dell'azienda nella quale prestano la propria attivita' di lavoro, la continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali di lavoro. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalle cooperative e dalle associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e professionali e dei regolamenti interni di cui alla legge 3 aprile 2001 n. 142. La cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano, di diffondere i principi della cooperazione e della mutualita', rafforzare nei rapporti tra i soci e tra questi e gli altri lavoratori i principi del mutuo aiuto ed i legami di solidarieta', e a tal fine puo' anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. L oggetto dell'impresa sociale e' quello di: = svolgere nell'ambito dell'intero territorio dell'unione europea il servizio di onoranze funebri, il trasporto delle salme e tutto cio' che e connesso e pertinente o preparatorio a tale attivita', nonche' effettuare la fornitura di qualunque materiale o prodotto attinenti alla suddetta attivita'; = prestare servizi alle o per conto di agenzie funebri, effettuare il trasporto delle salme anche a spalla in cortei funebri e fare tutto cio' che e connesso e pertinente o preparatorio a tale attivita', quale a titolo meramente esemplificativo la vestizione, la tanatoprassi, la tanatoproestetica, ecc. ; effettuare la fornitura di qualunque materiale o prodotto e servizio attinente alla suddetta attivita', compresa la cura ed il disbrigo delle pratiche burocratiche anche amministrative funerarie e cimiteriali; = consegnare presso strutture ospedaliere o presso privati cofani funebri; = chiudere il cofano funebre e trasporlo presso i cimiteri con l'uso di auto funebri o a spalla; = effettuare esumazioni, tumulazioni e traslazioni, gestione di forni crematori nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti nei rispettivi stati membri dell'unione europea; = fornire, installare e porre in opera, manutenere sepolcri, tombe, accessori e arredi ornamentali funerari nonche' gestire in genere servizi cimiteriali, compreso la pulizia di interi cimiteri, di aree cimiteriali e/o di singole tombe; = favorire l'istruzione professionale dei soci, istituendo possibilmente corsi di qualificazione previsti dalle vigenti leggi al fine di formare e temprare anche nello spirito i soci lavoratori esposti continuamente a situazioni estreme che determinano grave stress psico-fisico; = produrre, anche in forma artigianale, e commercializzare, anche all'estero ed anche tramite l'e-commerce, articoli cimiteriali in genere, con particolare riguardo alla realizzazione artigianale ed all'assemblaggio di casse e cofani funebri; = svolgere qualunque altra attivita' connessa, complementare ed affine a quelle innanzi elencate. Nei limiti della necessita' e strumentalita' al conseguimento degli scopi sociali, comunque sia direttamente sia indirettamente attinenti ai medesimi, la societa' potra': - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute idonee, fatta esclusione delle attivita' che risultassero vietate o riservate ai sensi della vigente e futura legislazione in materia; - acquistare, vendere, permutare e conferire in societa', costituite o costituende, beni mobili e immobili in genere, con esclusione della sola attivita' di mediazione immobiliare; - assumere interessenze e/o partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese con scopi analoghi, affini, complementari o funzionali ai propri, costituire o partecipare ad altre societa', enti o consorzi al fine di meglio perseguire l'oggetto sociale e lo scopo mutualistico, e comunque non quale attivita' prevalente ed escluso tassativamente il collocamento di partecipazioni; consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative ovvero ad una delle associazioni di rappresentanza riconosciute del movimento cooperativo; - contrarre mutui e finanziamenti con istituti o banche e richiedere affidamenti bancari, aprire conti correnti bancari e postali; - chiedere finanziamenti, contributi e erogazioni da parte di enti pubblici e privati, locali, regionali, statali, da parte dell'unione europea e da parte di altri organismi nazionali ed internazionali; - chiedere l'iscrizione in albi ed elenchi nazionali, internazionali, regionali, presso qualsiasi ente e pubblica amministrazione, al fine di ottemperare a disposizioni di legge e ottenere facilitazioni e agevolazioni fiscali e di qualsiasi natura; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento dei servizi ed attivita' propri dell'oggetto della cooperativa stessa; - stipulare convenzioni con personale specializzato, ove non ve ne sia disponibile tra i soci e comunque per comprovati motivi funzionali della societa'; - concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito da parte dei soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative che svolgano l'attivita' negli stessi o in analoghi settori. In ogni caso tutte le attivita' comunque di carattere professionale saranno svolte direttamente e personalmente da singoli professionisti iscritti negli appositi albi, di volta in volta incaricati. La societa' potra' ottenere o conservare il requisito della qualifica di impresa artigiana e l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane, ove essa stessa ed i soci abbiano i requisiti tecnico-professionali ed operino nel rispetto delle vigenti o future norme in materia di impresa artigiana.
Parole chiaveL'attività di Onoranze Funebri Irpinia - Società Cooperativa si colloca nel settore Servizi alle famiglie, specificatamente in Altri servizi alle famiglie. L'attività principale è classificata con codice ATECO 96.03.00: Servizi di pompe funebri e attività connesse.
Onoranze Funebri Irpinia - Società Cooperativa è conosciuta anche come: "ONORANZE FUNEBRI IRPINIA", "SOCIETA ONORANZE FUNEBRI IRPINIA", "COOPERATIVA ONORANZE FUNEBRI IRPINIA", "SOCIETA COOPERATIVA ONORANZE FUNEBRI IRPINIA" e "SOCIETA' COOPERATIVA ONORANZE FUNEBRI IRPINIA".
Secondo i criteri europei, Onoranze Funebri Irpinia - Società Cooperativa è una "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale ammonta a 39.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.