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Ai sensi dei regolamenti (ue) n 1308/2013, 2017/891 e 2017/892 e dei vigenti successivi regolamenti recanti le modalita' di applicazione nonche' della normativa nazionale di recepimento, la cooperativa svolge la propria attivita' a favore dei produttori agricoli di ortofrutticoli, cosi' come definiti all articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del reg. (ue) 1307/2013, i quali coltivano uno o piu' prodotti tra quelli indicati all art. 1, paragrafo 2, lettera i) del reg. (ue) n 1308/2013, operanti nel territorio nazionale ed anche in quello comunitario, qualora la cooperativa ritenga utile ed opportuno diventare un'organizzazione transnazionale cosi' come previsto dalla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 2512 e seguenti del codice civile la societa' e' una cooperativa a mutualita' prevalente e, pertanto, svolge la propria attivita' prevalentemente a vantaggio dei soci produttori agricoli avvalendosi degli apporti di beni o servizi da parte degli stessi. La societa', nel rispetto del carattere mutualistico, ha lo scopo di potenziare e valorizzare la produzione ortofrutticola nel quadro dei generali orientamenti dell'economia nazionale e degli obiettivi della politica agricola dell'unione europea nella piena osservanza della normativa comunitaria. La societa' e' costituita su iniziativa dei produttori e svolge almeno una delle seguenti attivita': i) trasformazione comune; ii) distribuzione comune, compresa una piattaforma di vendita comune o il trasporto comune; iii) condizionamento, etichettatura o promozione comune; iv) organizzazione comune del controllo di qualita'; v) uso comune delle attrezzature o degli impianti per lo stoccaggio; vi) gestione comune dei rifiuti direttamente connessi alla produzione; vii) appalti comuni dei mezzi di produzione; viii) qualunque altra attivita' comune di servizi che persegua uno degli obiettivi di cui alla lettera c) del comma 1 dell art. 152 del reg. N 1308/13. La cooperativa, ha per scopo la programmazione della produzione e l'adeguamento della stessa alla domanda sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo, il miglioramento della qualita' dei prodotti ortofrutticoli, l'adeguamento del volume dell'offerta alle esigenze del mercato attraverso la concentrazione della stessa e la conseguente immissione nel mercato della produzione degli aderenti, anche attraverso la commercializzazione diretta, l'ottimizzazione dei costi di produzione e la reddittivita' dell investimento in risposta alle norme applicabili in campo ambientale e la stabilizzazione dei prezzi alla produzione, la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con gli associati, nonche' l'impiego di pratiche colturali, tecniche di produzione e pratiche di gestione dei rifiuti che rispettino l'ambiente, in particolare per tutelare la qualita' delle acque, del suolo e del paesaggio e per preservare o favorire la biodiversita' a tal fine la cooperativa: a) delibera in sede di assemblea generale dei soci, con le maggioranze previste dal presente statuto all'art. 26, regole e programmi in materia di conoscenza delle produzioni, di produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, proposti dal consiglio di amministrazione od in ottemperanza a precise disposizioni di legge che, una volta approvati, saranno adottati dalla cooperativa e diverranno vincolanti per tutti i soci, potendo venire modificati, se del caso, soltanto dalla assemblea dei soci; b) garantisce la raccolta, la cernita, il magazzinaggio, la frigoconservazione e la commercializzazione, anche al minuto ai sensi della legge n 59/63 e successive modificazioni ed integrazioni, dei prodotti ortofrutticoli per i quali e' riconosciuta, conferiti dai soci al fine di ottenere un'effettiva concentrazione dell'offerta e le migliori condizioni di mercato per il collocamento delle produzioni sociali; c) rappresenta ed assiste nelle questioni economiche i produttori associati nei rapporti e nei confronti con gli organi della pubblica amministrazione e con tutti gli enti ed organizzazioni pubbliche e/o private interessate alla produzione ortofrutticola o che hanno scopi affini a quelli della cooperativa. Ai fini di tale rappresentanza il mandato e' conferito per contestuale ed immediato effetto dell'instaurazione del rapporto associativo; d) assume partecipazioni o costituisce in prima persona e/o tramite suoi soci, societa' di capitali per la commercializzazione e la vendita dei prodotti dei propri soci che vengono definite filiali, cosi' come precisato dalla normativa comunitaria e nazionale vigente; e) assicura una gestione amministrativa e contabile centralizzata e trasparente in tutte le diverse fasi della sua attivita' tanto da avere la possibilita' di delegare, qualora esistano i presupposti e ricorrano tutte le condizioni previste dalla legislazione nazionale di riferimento, la fatturazione ai soci in possesso dei requisiti e dell'esperienza commerciale prevista dalla normativa vigente; f) stipula, anche per conto degli associati, accordi e contratti, necessari o, comunque, utili al raggiungimento degli scopi statutari; g) stipula, qualora lo ritenga utile o necessario, contratti con piu' cooperative, anche appartenenti a categorie diverse, che regoleranno, anche in forma consortile, la direzione ed il coordinamento delle rispettive imprese, per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile; h) stipula convenzioni ed accordi, anche con proprie filiali, soci e/o organismi promossi, collegati e partecipati, per la conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, nonche' contratti per la fornitura di servizi necessari ai detti scopi. L'esternalizzazione di parte delle sue attivita' non solleva la cooperativa dalla piena responsabilita' nell'esecuzione dell'attivita' e nella gestione, nel controllo e nella supervisione della stessa; i) divulga, organizza, promuove e coordina studi, ricerche e attivita' di formazione concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive e della gestione dei residui nel pieno rispetto dell'ambiente nonche' dell'organizzazione di mercato, limitatamente al particolare settore produttivo che interessa la cooperativa. A tale fine puo' partecipare alla gestione di campi sperimentali o dimostrativi o acquisire quote di societa' o enti attivi nel campo della ricerca; j) fornisce agli associati l'assistenza tecnica necessaria per potere applicare pratiche colturali rispettose dell'ambiente nonche' quella organizzativa e gestionale per le diverse produzioni ortofrutticole in tutte le fasi colturali, provvedendo anche ad effettuare la raccolta con proprio personale presso le aziende associate per quelle specie e/o varieta' per le quali si adotta il confezionamento, anche parziale, in pieno campo, oppure per sopperire ad eventuali difficolta' nel reperimento di personale specializzato. L'intervento verra' praticato al solo scopo di evitare perdite qualitative ed organolettiche che potrebbero compromettere le produzioni stesse; k) esercita attivita' e compiti di prevenzione e gestione delle crisi di mercato nei limiti e secondo le modalita' previste dalla vigente normativa comunitaria e di quella nazionale di recepimento e provvede, se del caso, a reperire, sia direttamente sia aderendo ad organismi all'uopo costituiti, le provviste finanziarie necessarie ad attuare le misure previste per la prevenzione e gestione delle crisi; l) tutela nel miglior modo possibile gli interessi economici e morali dei produttori ortofrutticoli soci della cooperativa, promuovendo ed eseguendo tutte le attivita' necessarie ed utili al conseguimento dei fini sociali, compreso l'acquisto presso aziende agricole non socie, in italia ed all'estero, di prodotti ortofrutticoli, a completamento di contratti di fornitura e/o di gamma, nel rispetto e con i limiti imposti dalle leggi vigenti per mantenere i requisiti di mutualita' e l'assenza dello scopo di lucro; m) riscuote, in nome e per conto degli associati, premi, incentivi, integrazioni di prezzo da chiunque disposti in loro favore e rilascia la relativa quietanza liberatoria; n) compie operazioni mobiliari ed immobiliari utili al conseguimento dei fini istituzionali; o) formula proposte agli enti pubblici e agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi nel settore ortofrutticolo; p) gestisce direttamente impianti per la raccolta, condizionamento e lavorazione dei prodotti ortofrutticoli; q) gestisce direttamente o tramite societa' appositamente costituite aziende agricole o terreni agricoli; r) in funzione strumentale rispetto al conseguimento dell oggetto sociale, in via non prevalente ed in ogni caso con esclusione di ogni attivita' che possa definirsi da e nei confronti del pubblico, concede fidejussioni, avalli cambiari e ogni altra forma di garanzia a favore dei propri associati o societa' collegate, controllate o partecipate, nonche' a favore di altre cooperative; s) costituisce fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, cosi' come previsto dall'art. 4, comma 1 della legge 31 gennaio 1992, n 59, e successive modificazioni ed integrazioni; t) mette effettivamente a disposizione dei produttori associati, se necessario, mezzi tecnici appropriati per la raccolta, il magazzinaggio, il condizionamento e la commercializzazione dei prodotti e fornisce agli associati le informazioni sulle disponibilita' di prodotto e sulle possibilita' di collocamento; u) promuove disciplinari di produzione con relativi marchi di qualita' richiedendo, se del caso, le attestazioni specifiche per una migliore tutela e valorizzazione delle produzioni conferite dagli associati; v) predispone programmi operativi pluriennali e/o annuali finanziati da appositi fondi, costituiti ed alimentati dai contributi degli associati da fondi propri e di organismi comunitari o nazionali allo scopo di perseguire due o piu' degli obiettivi previsti dalla normativa vigente; w) svolge attivita' di auto-finanziamento attraverso la costituzione di una sezione di risparmio per la raccolta di fondi fra i propri soci destinati al perseguimento degli obiettivi sociali che sara' disciplinata da apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea dei soci, con divieto assoluto di raccolta di fondi tra il pubblico sotto qualsiasi forma e nel pieno rispetto del disposto della legge 05 luglio 1991, n 197, e successive modificazioni ed integrazioni; x) svolge tutti gli altri compiti previsti per le organizzazioni dei produttori dalla normativa comunitaria e dalle legislazioni nazionali e regionali, ivi compresi quelli di controllo, anche in collaborazione con la pubblica amministrazione. In ordine al conseguimento degli scopi sociali e all'attuazione delle relative azioni ed iniziative, la cooperativa puo' contrarre prestiti e mutui con istituti bancari e finanziari, aderire a consorzi collettivi di garanzia fidi e, piu' in generale, puo' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e finanziarie necessarie allo svolgimento dell'attivita' economica, avvalendosi di tutti i benefici di legge a favore delle organizzazioni di produttori e delle societa' cooperative.
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