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O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola

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Descrizione di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola

Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori di prodotti agricoli nei settori vitivinicolo; cerealicolo ed olivicolo, la cooperativa ha come oggetto la commercializzazione delle produzioni agricole dei propri aderenti che i medesimi si siano obbligati a conferire, nonche' tutte le attivita' intese a: considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: sezione o. P. - settore vitivinicolo ai fini del riconoscimento la sezione o. P. - settore vitivinicolo - deve: - essere costituita da produttori che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del d. P. R. 1? dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie investita a cereali risultante dal fascicolo aziendale; - dimostrare il possesso dei requisiti di cui al reg. (ue) n. 1308/2013 e della conseguente normativa nazionale di attuazione (organizzazioni di produttori) e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazioni di produttori; la cooperativa potra' chiedere il riconoscimento nel settore vitivinicolo di cui al regolamento 1308/2013, parte i (disposizioni introduttive) - articolo 1 (ambito di applicazione), paragrafo 2 - lettera l) - parte xii, ed espletera' le sue funzioni di organizzazione di produttori ai sensi del suddetto regolamento (ue) e della conseguente normativa nazionale di attuazione (organizzazioni di produttori) di cui al d. M. 3 febbraio 2016, n. 387 - allegato 1 e successive modifiche ed integrazioni in materia di organizzazioni di produttori. Di seguito essa potra' assumere la denominazione di organizzazione di produttori, o. P. E cooperativa. In tale contesto la cooperativa potra' promuovere la programmazione delle attivita' svolte dai soci, orientandone la produzione al fine di migliorare la qualita' dei prodotti conferiti. La cooperativa non ha finalita' speculative e intende far partecipare chiunque sia interessato ai benefici della mutualita', applicandone i metodi e ispirandosi, nella sua attivita', ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui diffusione e impegnata. La cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico cosi' come sopra definito. L'organo amministrativo e l'organo di controllo, se nominato, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma, rispettivamente nella nota integrativa e nella relazione al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'art. 2513 del codice civile. La cooperativa in funzione della dichiarata qualita' di cooperativa a mutualita' prevalente: 9. Non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato; 10. Non potra' remunerare gli strumenti finanziari emesse ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; 11. Non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita della cooperativa, ne' successivamente al suo scioglimento; 12. Dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e della esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di priorita' di trattamento. La cooperativa perseguira', inoltre, quegli ulteriori scopi che dovessero venire determinati, in materia, da successivi regolamenti comunitari e da successive norme nazionali e regionali. Per tutto quanto non espressamente previsto nello statuto e nei relativi regolamenti attuativi si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonche' le disposizioni in materia di cooperativa compatibili con la disciplina cooperativistica. Nel rispetto dello scopo mutualistico e conformemente alla propria natura di organizzazione di produttori di prodotti agricoli nel settore vitivinicolo, la cooperativa ha come oggetto la commercializzazione delle produzioni agricole dei propri aderenti che i medesimi si siano obbligati a conferire, nonche' tutte le attivita' intese a: ee) assicurare la programmazione della produzione dei soci e l'adeguamento della stessa alla domanda, sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo; ff) concentrare l'offerta e commercializzare direttamente la produzione vitivinicola dei soci; gg) partecipare alla gestione delle crisi di mercato; hh) ridurre i costi di produzione e stabilizzare i prezzi alla produzione; ii) promuovere pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell'ambiente e del benessere degli animali, allo scopo di migliorare la qualita' delle produzioni e l'igiene degli alimenti, di tutelare la qualita' delle acque, dei suoli e del paesaggio e favorire la biodiversita', nonche' favorire processi di rintracciabilita', anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui al regolamento ce n. 178/2002; jj) assicurare la trasparenza e la regolarita' dei rapporti economici con i soci nella determinazione dei prezzi di vendita dei prodotti; kk) realizzare iniziative relative alla logistica; ll) adottare tecnologie innovative; mm) favorire l'accesso a nuovi mercati, anche attraverso l'apertura di sedi o uffici commerciali; nn) fornire ai soci assistenza per l'esercizio di una razionale ed economica attivita' nel settore delle produzioni olivicole, anche mediante l'attuazione di servizi comuni; oo) migliorare le condizioni professionali, economiche, sociali e culturali dei soci e degli operatori del settore vitivinicolo; pp) orientare la produzione dei soci nell'ottica della domanda dei consumatori, sia dal punto di vista qualitative che quantitativo; qq) valorizzare e promuovere i prodotti; rr) promuovere, coordinare e divulgare studi, ricerche e sperimentazioni concernenti il miglioramento delle pratiche colturali, delle tecniche produttive, dei sistemi di conservazione e confezionamento dei prodotti, il diverso utilizzo e smaltimento dei residui di lavorazione delle uve; ss) realizzare programmi di sostegno al settore della viticoltura piani di 2. Sanzione pecuniaria; 2. Sanzione pecuniaria; 3. Sospensione temporanea; 2. Sanzione pecuniaria; 4. Esclusione dalla cooperative. 3. Sospensione temporanea; la censura con diffida e' una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi intervento previsti dall'o. C. M. Vino. Infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento 4. Esclusione dalla cooperative. Conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi. 3. Sospensione temporanea; la sanzione pecuniaria, da un minimo di e. 26,00 (ventisei virgola zero zero) la censura con diffida e' una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi' come definita l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, e' infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da 4. Esclusione dalla cooperative. Consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, gia' conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi. Sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' comportamento. La sanzione pecuniaria, da un minimo di e. 26,00 (ventisei virgola zero zero) inoltre, e' prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento la censura con diffida e' una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi della quantita' minima di prodotto, pari al 10% (dieci per cento) del valore ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per della produzione obbligata al conferimento. Oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: la sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, e' viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento diffida da inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da w. La raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione delle uve consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, gia' conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi. Sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio conferite dai soci anche mediante appositi impianti; comportamento. La sanzione pecuniaria, da un minimo di e. 26,00 (ventisei virgola zero zero) inoltre, e' prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento x. La conservazione, il collocamento in comune e la utilizzazione dei prodotti della quantita' minima di prodotto, pari al 10% (dieci per cento) del valore ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per della produzione obbligata al conferimento. E sottoprodotti ottenuti dalle lavorazioni sociali, anche mediante la sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, e' viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa distillazione; diffida da inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da y. L'acquisto e/o la costruzione e la gestione di impianti per la lavorazione, consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, gia' trasformazione, conservazione ed alienazione dei prodotti e sottoprodotti sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio conferiti dai soci nonche' di impianti e di attrezzature per servizi ausiliari; comportamento. Z. L'informazione e l'assistenza necessari per la utilizzazione delle tecniche inoltre, e' prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento colturali idonee ad ottenere la omogeneita' delle produzioni e loro qualita', della quantita' minima di prodotto, pari al 10% (dieci per cento) del valore intesa nel significato di livello qualitativo attribuitale nel mercato europeo della produzione obbligata al conferimento. Ed internazionale, assicurando ai soci mezzi tecnici adeguati per la la sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), coltivazione e la commercializzazione dei prodotti e fornendo ad essi beni e viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa servizi utili alla conduzione dei loro terreni (fornitura di concimi, diffida da anticrittogamici, antiparassitari, talee, barbatelle, attrezzi agricoli, nonche' la lotta, con qualsiasi mezzo, ai parassiti delle piante coltivate); aa. La progettazione e la esecuzione, quest'ultima soltanto su apposito mandato del socio interessato, di opere ed impianti di trasformazione e miglioramento fondiario nelle aziende dei soci, secondo programmi, linee ed indirizzi comuni; bb. La realizzazione e la gestione di servizi di interesse comune per la conduzione delle aziende dei soci, ivi compresi impianti di irrigazione, strade interpoderali, elettrodotti, ecc. ; cc. La distribuzione fra i soci del ricavato delle vendite di cui alla lettera b), dedotte le spese e gli oneri, quale corrispettivo delle uve conferite alla cooperativa, in ragione della loro quantita', gradi zuccherini caratteristiche organolettiche e quant'altro determinabile tecnicamente; dd. L'esercizio del credito ai propri soci sia in ordine alle esigenze inerenti alla conduzione dei loro vigneti che alle anticipazioni sulle uve conferite; ee. La propaganda, la promozione di studi e ricerche utili al progresso di tecniche colturali, di trasformazione e conservazione per il raggiungimento di posizioni sempre piu' idonee alla valorizzazione dei prodotti vitivinicoli; ff. Il servizio di assistenza ai soci nella gestione materiale di adempimenti amministrativi; gg. La promozione e la gestione di qualunque altra attivita' di interesse comune, ivi compresa la conduzione di terreni, che giovi al miglioramento sociale ed economico dei propri soci ed allo sviluppo della cooperazione, nonche' la realizzazione di iniziative di carattere educativo, culturale, ricreativo ed assistenziale. Nell'espletamento delle attivita' la o. P. Potra' operare avvalendosi del personale e delle strutture dei soci costituiti in forma cooperativa secondo quanto disposto dalle normative agevolative di riferimento fra cui dm 593/00 e successive modificazioni e integrazioni. Per lo svolgimento della propria attivita' la cooperativa puo': - adottare regolamenti e programmi vincolanti per tutti i soci in materia di programmazione delle produzioni e di commercializzazione; - commercializzare le produzioni vitivinicole dei soci, secondo modalita' proposte dagli amministratori e in attuazione alle linee guida indicate dall'assemblea; - stipulare, anche per conto dei soci, convenzioni, accordi e contratti per la lavorazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni vitivinicole e per la fornitura di servizi utili al raggiungimento degli scopi sociali anche con terzi; - acquisire, realizzare e/o gestire, anche per il tramite di propri soci, altri enti e cooperativa partecipati o convenzionati, strutture, impianti ed attrezzature agricole ed industriali necessarie per lo svolgimento degli scopi sociali, richiedendo a tal fine ai competenti organi pubblici e privati la erogazione di contributi, finanziamenti, mutui e leasing; - creare, registrare, acquistare, gestire marchi commerciali ed ogni altro segno distintivo; - svolgere attivita' promozionali e pubblicitarie; - realizzare e gestire sistemi di qualita' e di rintracciabilita' per la filiera vitivinicola; - predisporre e realizzare, anche a livello internazionale, programmi di educazione alimentare, di promozione dei consumi di vini di qualita', di ricerca di mercato, di formazione degli operatori; - organizzare servizi e fornire mezzi tecnici utili all'attivita' dei soci; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, ristrutturazione e potenziamento aziendale ex l. 31. 1. 92 n. 58 e successive modificazioni o integrazioni; - costituire fondi di esercizio e realizzare programmi operativi ex art. 7 del d. Lgs. N. 102/05 e successive modifiche e integrazioni; - realizzare impianti, strutture e campi sperimentali o dimostrativi finalizzati allo svolgimento delle ricerche e studi di cui al punto precedente e alla pratica utilizzazione dei risultati; - acquistare, prendere a nolo ed a leasing macchine ed attrezzature per essere impiegate nelle strutture della cooperativa ovvero nelle aziende condotte a qualsiasi titolo dai singoli soci - organizzare e/o partecipare a congressi, seminari, mostre, fiere ed ogni altro tipo di manifestazione, in italia e all'estero, attinente al proprio ambito operativo; - promuovere, istituire, coordinare o gestire in nome e per conto proprio o per conto terzi, scuole o corsi di perfezionamento e di specializzazione sostenendoli anche attraverso iniziative editoriali e pubblicazioni in genere; - assumere partecipazioni o interessenze o partecipare alla costituzione di consorzi, cooperativa ed altri raggruppamenti di soggetti pubblici e privati la cui attivita' possa concorrere al raggiungimento degli scopi sociali; - agevolare l'accesso dei soci a crediti, contributi, fondi e qualsiasi altra provvidenza per ristrutturare o adeguare gli impianti e le strutture di commercializzazione, nonche' per la vendita e lo stoccaggio delle produzioni; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie; - concedere fideiussioni, avalli, pegni ed altre garanzie per la realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa inoltre: - rappresenta i produttori soci nei confronti degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti comunque interessati alle produzioni vitivinicole; ai fini di tale rappresentanza, il mandato e' insito nel rapporto di adesione; - formula proposte agli enti pubblici ed agli organi della pubblica amministrazione e partecipa alla formazione dei programmi per il settore vitivinicolo; - puo' predisporre e realizzare progetti e programmi operativi annuali o pluriennali, anche sovranazionali, finanziati dai contributi dei soci e di enti pubblici ed organismi di livello regionale, nazionale e comunitario; - puo' svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni dei produttori dalla normativa vigente. Per il raggiungimento dei suoi fini, la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni negoziali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. La cooperativa garantisce che il valore della produzione commercializzata proveniente dalla cessione o dal conferimento dei soci sia superiore al 50% (cinquanta per cento) della produzione commercializzata complessivamente dall'o. P. Per il settore vitivinicolo. Obblighi dei soci fermi restando gli obblighi nascenti dalla legge o dallo statuto, i soci sono obbligati: a) al versamento, con le modalita' e nei termini fissati dal consiglio di amministrazione, del capitale sottoscritto, del sovrapprezzo di ammissione eventualmente determinato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori; b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali; c) a mantenere il vincolo associativo che non puo' essere inferiore ad un anno e la richiesta di recesso deve essere inoltrata per iscritto all'o. P. Con un termine di preavviso in ogni caso non superiore ai sei mesi e non inferiore a trenta giorni precedenti la chiusura dell'esercizio; d) a rispettare gli obblighi derivanti dalla eventuale partecipazione ad un programma di sostegno, piani di intervento previsti dall'o. C. M. Vino e , comunque, per tutti i programmi di attivita' attivati dalla cooperativa per l'intero periodo della loro attuazione, salvo autorizzazione della stessa cooperativa; ulteriori obblighi per i soci i. Applicare, in materia di conoscenza della produzione, di commercializzazione e di tutela ambientale, le regole adottate dalla o. P. ; ii. Aderire, per quanto riguarda la produzione del settore vitivinicolo, a una sola o. P. ; tuttavia, in casi debitamente giustificati, i produttori associati che possiedono piu' di una unita' di produzione situate in aree geografiche distinte possono aderire a piu' o. P. ; iii. Fornire le informazioni richieste dall'o. P. A fini statistici o a fini di programmazione della produzione; iv. Cedere e/o conferire alla o. P. , una quota superiore al 50% della propria produzione espressa in quantita' e volume. Per la relativa commercializzazione. V. I soci sono obbligati al versamento dei contributi finanziari necessari al finanziamento delle organizzazioni di produttori; ulteriori disposizioni elencate all'art. 153 ? paragrafo 2 , del regolamento 1308/2013: a) procedure per la determinazione, l'adozione e la modifica delle regole di cui al paragrafo 1, lettera a) dell'art. 153 del reg. 1308/2013; b) gli aderenti sono obbligati a versare i contributi finanziari necessari al finanziamento dell'organizzazioni di produttori; c) per evitare ogni abuso di potere o di influenza di uno o piu' soci, l'organizzazione assicura ai soci il controllo democratico delle decisioni in materia di gestione e funzionamento, in conformita' con la legislazione societaria vigente. A tal fine un unico socio non puo' detenere piu' del 35% delle quote di capitale sociale e dei diritti di voto (art. 38 del presente statuto). Il numero dei soci e' illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge e dalle norme che regolano la costituzione delle organizzazioni di produttori (d. M. 3 febbraio 2016, n. 387 ? allegato 1. Se il numero dei soci della sezione o. P. Vitivinicolo diviene inferiore a quello stabilito per legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la sezione o. P. Vitivinicolo perde il riconoscimento di o. P. Del settore vitivinicolo. Possono far parte dell'organizzazione di produttori gli imprenditori agricoli persone fisiche e le persone giuridiche costituite da produttori agricoli ed i cui statuti rispettino le disposizioni, sia per il conferimento dei terreni che dei prodotti. Possono assumere la qualifica di soci gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che dispongono dei prodotti necessari allo svolgimento delle attivita' della cooperativa; salvo diversa valutazione dell'organo amministrativo non possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, o partecipano a cooperativa che si trovino, per l'attivita' svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa. Possono essere ammessi alla cooperativa, a norma dell'art. 4 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni e integrazioni, anche soci, denominati "soci sovventori", che pur sottoscrivendo quote di capitale sociale non effettuano alcun conferimento di prodotto e non aderendo in qualita' di produttore agricolo, non partecipano alle decisioni o agli eventuali benefici riconoscibili all'op. I soci hanno l'obbligo di conferire all'organizzazione dei produttori almeno il 50% della propria produzione per la quale hanno chiesto di aderire, presentando annualmente il piano colturale. Al momento dell'adesione il socio "conferente" deve specificare nella domanda di adesione il prodotto, i prodotti o i gruppi di prodotto, tra quelli oggetto del riconoscimento dell'op i soci hanno l'obbligo di partecipare finanziariamente all'alimentazione del fondo d'esercizio. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non abilitati e quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quelle della cooperativa ovvero risultano essere soci conferenti di altre cooperativa concorrenti. Non possono essere ammessi all'organizzazione di produttori le persone fisiche e giuridiche aderenti direttamente o indirettamente ad altre organizzazioni di produttori riconosciute o pre-riconosciute. Per i prodotti che la op non ha il riconoscimento, lo stesso socio, puo' essere socio di altre organizzazioni, in tal caso il socio deve specificarlo nella domanda di adesione e le informazioni devono essere registrati nel libo soci. Non possono aderire ad una organizzazione di produttori singoli produttori gia' soci di persone giuridiche con le quali hanno vincoli ed obblighi di cessione o conferimento, per lo stesso prodotto, anche se tali persone giuridiche non aderiscono a nessuna o. P. Sono tuttavia possibili forme di svincolo concordate tra le parti. Gli associati sono tenuti ad esibire tutta la documentazione prevista dalle norme in materia anche in occasione delle ispezioni disposte dalle autorita' di controllo. La cooperativa potra' in generale svolgere tutti gli altri compiti attribuiti alle organizzazioni di produttori agricoli dalla legislazione vigente, sussistendone i requisiti, ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento concedendo le opportune garanzie e concedere fideiussioni, avalli, pegni e altre garanzie nel rispetto della normativa vigente e per la realizzazione dell'oggetto sociale e dello scopo mutualistico. Potra' assumere sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' e imprese, consorzi o altri organismi, incluse le associazioni e i raggruppamenti temporanei di imprese ed enti pubblici o privati, contratti di rete, aventi oggetto analogo, connesso o complementare al proprio, e potra' compiere tutti gli atti e stipulare tutti i contratti ritenuti necessari o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, avvalendosi comunque di tutti gli strumenti, rapporti e apporti previsti o ammessi dalla normativa in vigore. Ogni socio ha diritto a un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta: al socio persona giuridica possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta e/o alla partecipazione agli scambi mutualistici. I soci non produttori hanno diritto di voto entro la soglia massima del 10% dei diritti di voto esprimibili in assemblea e senza la possibilita' di assumere cariche sociali. In ogni caso i soci non produttori non possono partecipare al voto per le decisioni relative all'eventuale fondo di esercizio e non devono svolgere attivita' concorrenziali con quella della cooperativa. Ferma la facolta' dei soci di commercializzare in proprio la quota residuale di produzione di ciascuno destinata al mercato, quota derivante da quella obbligata di conferimento alla cooperativa e di svolgere tutte le attivita' connesse alla commercializzazione in proprio, svolta nei limiti predetti, non possono essere usati riferimenti diretti o indiretti alla cooperativa e alle sue attivita'. Domanda di ammissione chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovra' presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovra' contenere almeno i seguenti dati ed elementi: a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale; b) l'indicazione della effettiva attivita' svolta, della condizione professionale e delle specifiche competenze possedute; c) la eventuale qualifica professionale agricola (imprenditore agricolo professionale in qualita' di: proprietario, affittuario, mezzadro, usufruttuario ecc. ; non imprenditore agricolo professionale); d) il numero delle quote e il valore che si propone di sottoscrivere che non dovra' comunque mai essere inferiore al limite minimo ne' superiore al limite massimo fissato dalla legge; e) la localita', l'ubicazione e estensione dei terreni condotti o coltivati nonche' l'assetto di coltivazione specificando le colture specializzate da quelle promiscue nonche' l'impegno a comunicare alla cooperativa tutte le successive variazioni; f) la quantita' media della produzione realizzata specificandone la tipologia e i principali elementi qualitativi; g) la dichiarazione di conoscere e rispettare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali; h) la dichiarazione di non far parte di altra organizzazione di produttori o di altra cooperativa del medesimo settore e territorio e di altro organismo collettivo aderente alla cooperativa; i) la dichiarazione di non svolgere in proprio attivita' identiche o concorrenziali con quella della cooperativa; j) la espressa dichiarazione di accettazione delle condizioni di cui all'art. 11 comma 2 lettera d) k) espressa dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli articoli 39 e 40 del presente statuto; l) di autorizzare la cooperativa al trattamento dei dati personali ai sensi delle vigenti disposizioni in materia (d. Lgs n. 196/2003) e successive modificazioni ed integrazioni; m) la dichiarazione di voler aderire in veste di socio conferente e di mettere a disposizione dell'organizzazione di produttori sezione o. P. Alla quale chiede di appartenere, la produzione ai sensi della normativa vigente e successive modificazioni ed integrazioni, salvo i casi di esonero previsti dalla normativa comunitaria e dalle norme attuative nazionali. N) se trattasi di aziende collettive, nella domanda deve essere indicata quella di esse che la rappresenta a tutti gli effetti nei confronti della cooperativa. O) per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci e' quello risultante dal libro soci. P) la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni (trenta) dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa. Se la richiesta di ammissione come socio cooperatore e' effettuata da una persona giuridica, da cooperativa di persone o altre organizzazioni, alla domanda, oltre ai documenti richiesti ai precedenti punti, devono essere altresi' allegati i seguenti documenti: a. La ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la p. Iva e la sede legale; b. Copia della deliberazione dell'organo competente di adesione alla cooperativa; c. Copia dell'atto costitutivo, dello statuto e dei regolamenti interni; d. Elenco dei soci, anche su supporto informatico, con indicato i dati anagrafici, il cuaa e la superficie vitivinicola; e. Visura camerale aggiornata; f. Indicazione della persona designata a rappresentarla. Sanzioni l'organo amministrativo esercita la vigilanza nei confronti del socio sul rispetto degli obblighi sociali. Nei confronti del socio che non osservi gli obblighi statutari, nonche' i doveri di lealta', diligenza e correttezza inerenti la natura fiduciaria del rapporto sociale e che non paghi i contributi finanziari, o non osservi le regole fissate dalla cooperativa, si applicano le seguenti sanzioni: 1. Censura con diffida; 2. Sanzione pecuniaria; 3. Sospensione temporanea; 4. Esclusione dalla cooperative. La censura con diffida e' una dichiarazione scritta di biasimo, per lievi infrazioni, accompagnata dalla diffida a tenere per l'avvenire un comportamento conforme ai doveri di socio, pena l'irrogazione delle sanzioni piu' gravi. La sanzione pecuniaria, da un minimo di e. 26,00 (ventisei virgola zero zero) ad un massimo di cinque volte il contributo annuale dovuto dal socio per l'esercizio precedente, comprensivo di quota fissa e di quota variabile, e' inflitta nel caso di infrazioni gravi, che comunque abbiano natura tale da consentire la prosecuzione del rapporto sociale, ovvero quando il socio, gia' sanzionato con censura, non ottemperi alla diffida e persista nel proprio comportamento. Inoltre, e' prevista una sanzione pecuniaria in caso di mancato conferimento della quantita' minima di prodotto, pari al 10% del valore della produzione obbligata al conferimento. La sospensione temporanea, per un periodo massimo di giorni 60 (sessanta), viene applicata nei confronti dei soci che non rispettino, dopo espressa diffida da parte dell'organo amministrativo, gli impegni di versamento dei contributi associativi, ovvero che risultino responsabili di altre gravi violazioni degli obblighi statutari, associativi, e di legge, che consentano la normale prosecuzione del rapporto sociale. La sospensione ha termine con il versamento dei contributi dovuti, ovvero con l'adeguamento agli obblighi violati salva l'esclusione del socio in caso di mancato adeguamento nel termine assegnato. Contro le deliberazioni di irrogazione di sanzioni il socio puo' proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi degli art. 39 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. Sezione o. P. ? settore olio di oliva e olive da tavola ai fini del riconoscimento la sezione o. P. ? settore olio di oliva e olive da tavola ? deve: - essere costituita da produttori che dimostrano di aver attivo il fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del d. P. R. 1? dicembre 1999, n. 503, e all'articolo 13 del d. Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, con una superficie olivetata

Parole chiave
Società cooperativa Produzione Prodotto (economia) Viticoltura Ontologia Organizzazione Agricoltura Relazione interpersonale Commercio Disciplina (didattica) Natura Norma giuridica Promozione Sanzione

Ambito Operativo

O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola appartiene al comparto Bevande e si occupa di Vino. In base alla codifica ATECO, il codice 11.02.10 rappresenta: Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d..

Altri Nomi

O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola è anche conosciuta con i nomi: "O.P. LA PRIMA", "SOCIETA O.P. LA PRIMA", "COOPERATIVA O.P. LA PRIMA", "SOCIETA COOPERATIVA O.P. LA PRIMA" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O.P. LA PRIMA".

Categoria d'Impresa

La dimensione aziendale colloca O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 11.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.

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  • "Vinolea Paradiso - Societa' A Responsabilita' Limitata" • Cerignola, FG
  • Bioverde - Societa' A Responsabilita' Limitata • Torremaggiore, FG
  • Vin Nova S.r.l. • Orta Nova, FG
  • Vinicola Genny Di Cellamare Antonio & Figli - S.r.l. • Cerignola, FG
  • De.mi. S.r.l. • Cerignola, FG
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Domande frequenti su O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola

In quale località si trova O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola si trova in Via Reinella, 1, 71017, Torremaggiore (FG).
Qual è il codice IVA di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola opera con Partita IVA 04056370713.
Quali sono i ricavi di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
Il volume d'affari di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola è pari a 1.4 M €.
Qual è l'organico di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola conta 9 dipendenti nel proprio organico.
Quando è stata fondata O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola opera da 10 anni.
Come evolvono i ricavi di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ?
Il fatturato di O.p. La Prima Società Cooperativa Agricola ha un'evoluzione in diminuzione.
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