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Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi da parte dei soci, ed intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del codice civile. Intendendo la societa' rientrare tra le cooperative a mutualita' prevalente: - e' vietato distribuire ai soci dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; - e' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; - e' vietato distribuire le riserve tra i soci cooperatori; - in caso di scioglimento della societa' l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati dovra' essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano. Percio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile con prevalenza del settore florovivaistico, gestendo i conferimenti dei soci e la coltivazione diretta dei fondi. La cooperativa potra' svolgere le seguenti attivita': * la coltivazione del fondo; * la silvicoltura; * l'allevamento del bestiame; * l'esercizio di attivita' connesse alle precedenti. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento del bestiame si intendono le attivita' dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si considerano connesse alle precedenti le attivita', svolte dalla stessa societa' agricola, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali; vi rientrano, inoltre, le attivita' dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attivita' agricola esercitata, comprese le attivita' di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale nonche' le attivita' di agriturismo. Sono altresi' considerate, "attivita' agricole connesse, di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile", le produzioni di: - energia elettrica e calorica derivante da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche; - carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo; - prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo. Al riguardo si precisa che: - per fonti "rinnovabili agroforestali": s'intendono le biomasse, ovvero, la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali ed animali) e dalla silvicoltura (es. Biomasse legnose che si ottengono da legna da ardere, cippato di origine agroforestale, o pellet derivante dalla segatura di legno) (cfr. Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, articolo 1, lettera a); - per fonti "fotovoltaiche": s'intendono i moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l'energia solare in energia elettrica; - per "carburanti derivanti da produzioni vegetali": s'intendono prodotti quali il bioetanolo (etanolo ricavato dalla biomassa ovvero dalla parte biodegradabile dei rifiuti, destinato ad essere usato come carburante); il biodiesel (etere metilico ricavato da un olio vegetale o animale, destinato ad essere usato come carburante); il biogas carburante ed altri carburanti simili (cfr. Decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 allegato i, articolo 2, comma 2); - per "prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli": s'intendono prodotti quali biopolimeri, bioplastiche, ecc. Che si ottengono per esempio da amido e miscele di amido, ecc. (prodotti della c. D. Chimica verde). La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti e modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies c. C. La cooperativa intende qualificarsi come cooperativa a mutualita' prevalente e come tale provvedera', ricorrendone i presupposti, agli adempimenti previsti dalla normativa speciale in materia.
Parole chiaveO.p. Stabiaflor Società Cooperativa Agricola opera prevalentemente nel macrosettore Agricoltura, con specializzazione in Floricoltura e riproduzione delle piante. Secondo lo standard ATECO, il codice 01.19.10 corrisponde a: Coltivazione di fiori in piena aria.
I nomi alternativi di O.p. Stabiaflor Società Cooperativa Agricola sono: "O.P. STABIAFLOR", "SOCIETA O.P. STABIAFLOR", "COOPERATIVA O.P. STABIAFLOR", "SOCIETA COOPERATIVA O.P. STABIAFLOR" e "SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA O.P. STABIAFLOR".
O.p. Stabiaflor Società Cooperativa Agricola rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.