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La cooperativa non ha fine di lucro, e' retta da scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2511 codice civile. Lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, anche ai sensi delle leggi in materia, vigenti o future, e nell'ambito dell'oggetto sociale, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata od autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive in materia. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente ai sensi dell'art. 2514 del c. C. La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui all'art. 2512 primo comma n. 2) e 2513 del c. C. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza, la societa', tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in prosieguo, ed il loro interesse alla partecipazione ai vantaggi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento sopra citato, ha il seguente oggetto: a) aprire, gestire, promuovere e allestire luoghi di interesse storico, artistico, scientifico e ambientale tra cui musei e chiese; b) organizzare, allestire, promuovere e gestire mostre di carattere storico, artistico, scientifico e ambientale; c) gestire servizi di biglietteria, guardaroba, accoglienza e sorveglianza, informazione, visite, bookshop, noleggio dispositivi didattico ? divulgativi, segreteria e portierato a mostre e musei; d) organizzare e/o svolgere corsi e visite sulle arti visive, su contenuti storici, artistici, scientifici e ambientali; e) organizzare e/o svolgere corsi di formazione e aggiornamento professionale su contenuti artistici, storici, scientifici, culturali, ambientali e del turismo; f) effettuare catalogazione di beni culturali di carattere artistico, librario, archivistico, architettonico, demoetnoantropologico, scientifico, archeologico, antropologico e ambientale; g) pubblicare libri, cataloghi, saggi, articoli, riviste e realizzare servizi editoriali in genere; h) realizzare sussidi multimediali; i) realizzare siti internet e gestire social network; j) realizzare strumenti di promozione, su qualsiasi supporto, e gadget, curandone anche la distribuzione e la vendita; k) studiare e realizzare piani di comunicazione con ufficio stampa e social network; l) organizzare seminari, convegni, conferenze e manifestazioni culturali; m) curare la promozione e la pubblicizzazione di eventi culturali; n) curare premi ed eventi culturali, anche con finalita' di promozione commerciale, organizzando tutti i servizi complementari come ad esempio catering e reportage fotografici; o) gestire archivi e biblioteche; p) organizzare e realizzare scavi archeologici; q) curare consulenze storiche e artistiche di qualsiasi genere con lo svolgimento di ricerche archivistiche e araldiche; r) curare restauri di beni storici e artistici, anche con lo svolgimento delle ricerche diagnostiche preliminari al restauro; s) fondare, gestire e condurre scuole di ogni ordine e grado; t) ideare e realizzare itinerari culturali, storici, artistici, scientifici e ambientali; u) organizzare visite, viaggi, gite e servizi turistici; v) aprire e gestire agenzie di viaggio; w) curare la vendita di beni e servizi per corrispondenza, internet e social network. La cooperativa potra' inoltre svolgere qualunque altra attivita' connessa od affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare o immobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili per la realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi; in particolare, potra' concedere o assumere lavori sia in appalto che in subappalto; inoltre potra' concedere per diritto reale o per contratto atipico, come il franchising, l'utilizzo del marchio, del know-how oppure potra' riceverne l'uso da terzi. Potra' acquistare o cedere marchio ed immagine, concludere accordi di cooperazione economica; potra' inoltre acquistare e vendere beni immobili e mobili registrati, assumere partecipazioni in societa' nazionali ed estere ed effettuare investimenti mobiliari, costituire depositi attivi o passivi, comunque utili al raggiungimento dell'oggetto sociale. La societa' potra' infine rilasciare fidejussioni nonche' garanzie reali anche ipotecarie. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'articolo 18 della legge n. 216/1974 e successive modificazioni, l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4, comma secondo, della legge n. 197/1991 e successive modificazioni, l'erogazione del credito al consumo anche nell'ambito dei propri soci e l'esercizio dell'attivita' di intermediazione mobiliare riservata, ai sensi della legge n. 1/1991 e successive modificazioni , alle societa' di intermediazione mobiliare. Inoltre ai sensi dell'art. 2514 c. C. E' disposto: a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'introduzione e la soppressione delle clausole dovra' avvenire con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.
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