Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di Opera Pia Francesca Colleoni…, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
Art. 2 la fondazione esercita, senza scopo di lucro, in via stabile e principale una o piu' attivita' d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale; le attivita' di interesse generale svolte in conformita' alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, sono le seguenti: interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; (lett. A, art. 2, primo comma del d. Lgs. N. 112/2017 ) interventi e prestazioni sanitarie; (lett. B) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; (lett. C) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da altri enti del terzo settore; (lett. M) alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; (lett. Q) la fondazione ha lo scopo di realizzare: integrazione socio sanitaria; prevenzione; riabilitazione e cure; volontariato; rimozione degli ostacoli che portano alla perdita di autosufficienza, alla marginalizzazione di anziani, vecchi e grandi vecchi, per dare loro un alto grado di tutela sociale e il massimo di sicurezza. In conformita' e con i criteri e modalita' indicate nell'articolo 2, commi 4 e 5 , del d. Lgs. 112/2017 la fondazione potra' esercitare ulteriori attivita' di impresa, deliberate dal consiglio di amministrazione, nella quale, per il perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, sono occupati: lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del regolamento (ue) n. 651/2014 della commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni; persone svantaggiate o con disabilita' ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, nonche' persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di poverta' tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia. E' ammessa la prestazione di attivita' di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell'attivita' d'impresa, dei quali la fondazione deve tenere un apposito registro, non puo' essere superiore a quello dei lavoratori. La fondazione deve assicurare i volontari che prestano attivita' di volontariato nell'impresa medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attivita' stessa, nonche' per la responsabilita' civile verso terzi. Art. 3 la fondazione potra' esercitare attivita' commerciali diverse a quelle indicate nel precedente articolo, purche' siano autorizzate dal consiglio di amministrazione e rientrino nei criteri e limiti indicati nel terzo comma dell'art. 2 del d. Lgs 112/2017. La fondazione per il raggiungimento degli scopi sociali puo' acquisire, vendere, permutare beni mobili ed immobili, curare la loro amministrazione; accettare donazioni, legati e contributi, nonche' compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare necessaria al conseguimento di essi. La fondazione puo' provvedere a beneficiare enti non profit operanti nei settori di cui all'art. 2 del d. Lgs 112/2017, mediante liberalita' di ogni specie, comprese le donazioni immobiliari e le concessioni gratuite d'uso di qualsiasi specie e durata, nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del d. Lgs. N. 112/2017.
Parole chiaveL'attività principale è classificata con codice ATECO 86.10.40: Ospedali e case di cura per lunga degenza.
La dimensione aziendale colloca Opera Pia Francesca Colleoni De Maestri - Impresa Sociale nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 2.7 M €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.