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La cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge n. 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. A norma della legge 3. 4. 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. In relazione a quanto previsto dalla legge n. 381/1991, art. 1 comma 1, lett. A), la cooperativa persegue il fine di organizzare servizi socio-sanitari, educativi e riabilitativi in conto proprio e/o per conto terzi in favore di anziani, portatori di handicap, minori, soggetti svantaggiati e chiunque si trovi in situazioni di disagio sociale. Ai fini di un piu' efficace e completo raggiungimento delle proprie finalita' la cooperativa si propone, altresi', in osservanza delle previsioni di cui alla legge n. 381/1991, art. 1 comma 1, lett. B) l'obiettivo di organizzare, attraverso l'individuazione di un apposito ambito aziendale dotato di autonomia organizzativa ed amministrativa, attivita' diverse (agricole, commerciali, industriali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991. Considerato lo scopo mutualistico della societa', cosi' come definito all'articolo precedente e in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. A) della legge n. 381/1991, e tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attivita' socio-sanitarie e/o educative: a) organizzazione, realizzazione e gestione e in proprio o per conto terzi, di attivita' e servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi presso strutture di accoglienza per persone anziane e/o con handicap, autosufficienti e non, minori o comunque soggetti svantaggiati o che si trovino in situazioni di disagio sociale, nonche' servizi integrati per residenze protette; b) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi, di attivita' e servizi di assistenza domiciliare, di sostegno, di riabilitazione rivolta ad anziani, diversamente abili, minori o comunque soggetti svantaggiati o bisognosi presso il proprio domicilio o altre strutture di accoglienza in genere; c) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare; d) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di servizi e centri di riabilitazione; e) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di centri diurni ed altre strutture con carattere educativo, animativo, di accoglienza e socializzazione e/o finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; f) organizzazione, realizzazione e gestione in proprio o per conto terzi di attivita' e servizi di assistenza all'infanzia nonche' di servizi educativi rivolti alla medesima fascia di utenza; g) promozione e gestione di corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale dei soci e dei terzi nei settori di attivita' della cooperativa e non. Inoltre, in ossequio a quanto previsto all'art. 1, comma 1, lett. B) della legge n. 381/1991, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': 1. Servizi di segretariato ed archivio, centralinisti, terminalisti, telefonisti; 2. Attivita' amministrativa e contabile in genere per enti pubblici e privati; 3. Servizi di pulizia di uffici, di aziende e locali pubblici e privati in genere; 4. Servizio di bidellaggio e sorveglianza presso scuole di ogni ordine e grado; 5. Pulizia di strade, piazze, giardini pubblici, parchi e aree verdi in genere; 6. Gestione di animazione culturale, sportiva e organizzativa, allestimento feste popolari; 7. Gestione di impianti sportivi e ricreativi; 8. Eseguire lavori di tipografia, litografia, legatoria, editoria, di cartonaggio; 9. Gestire strutture ricreative e di ristoro; 10. Gestione di mense pubbliche e private o attivita' connesse o collegate; 11. Raccolta differenziata e smaltimento di rifiuti, gestione di stazioni ecologiche attrezzate; 12. Gestione di parcheggi, presidi, depositi per autoveicoli, motoveicoli, biciclette, nonche' servizi di lavaggio auto; 13. Esecuzione di piccole riparazioni e manutenzioni, lavori di falegnameria, idraulica, metalmecccanica, verniciatura, impianti elettrici, riparazioni calzature e biciclette, assemblaggio di imballi e altri prodotti, nonche' attivita' artigianali, specializzate o semplici di manovalanza e/o assemblaggio presso qualunque azienda pubblica o privata; 14. Officine meccaniche, lavanderie, stirerie e tintorie. La cooperativa potra' comunque svolgere ogni attivita' in qualsiasi settore produttivo ed in grado di concorrere all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa potra' partecipare a gare d'appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in a. T. I. , per lo svolgimento delle attivita' previste nel presente statuto; potra' richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' perseguire lo scopo sociale, attraverso la realizzazione dell'oggetto, anche aderendo ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'art. 2545-septies o ad un consorzio di cooperative. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.
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