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La cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa: (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano. La cooperativa puo' operare, in via accessoria e complementare, anche con terzi. La cooperativa, nel perseguimento dello scopo mutualistico, ha ad oggetto l esclusivo svolgimento di attivita' agricola di cui all art. 2135 del codice civile, ovvero: a) la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e relativi sottoprodotti; b) la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dal consiglio di amministrazione; c) la distribuzione fra i soci, in rapporto alla quantita' e qualita' delle uve conferite e di quant altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle vendite dell esercizio al netto di ogni spesa ed onere; d) qualsiasi altra attivita' affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, societa' ed enti associativi aventi scopi integrativi e complementari all attivita' della cooperativa; e) l assistenza tecnica ai soci produttori; f) l effettuazione di acquisti collettivi nell interesse delle aziende agricole dei soci produttori; g) di seguire e far applicare le norme di filiera; nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Solo come attivita' marginale, ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti e associazioni specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazione riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi. La cooperativa inoltre potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell oggetto sociale; e' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potra' altresi' emettere strumenti finanziari secondo le modalita' e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
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