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La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fini speculativi, lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, di cui all'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381 e di ogni altra disposizione inerent. Il tutto con l'obiettivo di conseguire finalita' di solidarieta' sociale e di sostegno delle famiglie e di persone disagiate, nei settori dell'assistenza sociale e socio sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza, istruzione e formazione, a favore degli anziani, disabili, adulti e bambini, per assicurare le migliori condizioni di vita sotto il profilo morale, sociale e materiale, e per prevenire, ridurre e rimuovere le situazioni di bisogno, di rischio, di emarginazione e di disagio sociale. Ai fini di cui sopra, i servizi sociali possono essere forniti ai terzi, facenti parte delle categorie bisognose di intervento sociale per motivazioni connesse all'eta' o alla condizione personale, familiare o sociale, sia gratuitamente, sia a pagamento, a condizioni peraltro possibilmente migliori di quelle rinvenibili sul mercato. La cooperativa si propone, nel contempo, di far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro nel settore dei servizi sociali, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire nella propria sfera individuale e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Considerata l'attivita' mutualistica della cooperativa, cosi come definita precedentemente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa si propone di svolgere le seguenti attivita': - fornire ad enti pubblici e privati e/o cittadini, servizi di attivita' socio-educative, socio-ricreative, motorie, assistenziali ausiliarie e di supporto ai servizi specificati; - gestire ogni iniziativa tendente alla socializzazione, al recupero, all'assistenza ed al reinserimento sociale e professionale di soggetti in stato di necessita', di abbandono e di emarginazione, siano essi in condizione di autosufficienza o che presentino disturbi fisici o psichici; - gestire servizi di accoglienza, di animazione e di assistenza delle comunita' locali in cui opera, nelle forme ritenute utili al raggiungimento dello scopo sociale e per una piena e piu' completa emancipazione ed integrazione dei soggetti svantaggiati, nonche' progettare, costruire, organizzare e gestire strutture residenziali o semi residenziali di qualsiasi tipo, atte o idonee ad esercitare le attivita' statutarie o necessarie al conseguimento dell'oggetto sociale; - gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, strutture alberghiere e simili; - gestire servizi sportivi, ricreativi, culturali, didattici e di animazione, ivi compresa la realizzazione di supporti di ogni tipo rivolti alla comunita' in generale; - organizzare seminari di informazione e divulgazione di ricerche effettuate nei vari settori in cui la cooperativa opera; - contribuire alle iniziative degli enti locali (regione, provincia, comuni) tendenti a sviluppare nel territorio le attivita' sanitarie ed educative relative agli adulti, alle persone svantaggiate, agli anziani autosufficienti e non; - progettare ed eseguire ogni tipo di iniziativa volta ad eliminare ogni forma di barriera architettonica, strutturale e tecnica alla mobilita' delle persone con handicap o in difficolta', sia attraverso la realizzazione di corsi per la formazione specialistica degli amministratori e dei tecnici degli enti pubblici, compresi gli enti locali, sia attraverso la attivita' diretta ed indiretta della cooperativa finalizzata all'adeguamento delle strutture con le tecnologie esistenti per raggiungere la completa mobilita' delle persone con ogni forma di handicap. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali ivi compreso la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e/o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra' inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci finalizzati al raggiungimento dell' oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti previsti dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dalla assemblea dei soci. La cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, cosi' come previsto dalle leggi vigenti in materia puo' usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atti a compensare i costi sociali e la minore produttivita' causata dall'integrazione di persone con ridotta capacita' lavorativa. A tali fini la cooperativa potra' anche richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali, locali e della comunita' europea. Su delibera dell'organo amministrativo potra' aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La societa' cooperativa deve intendersi a mutualita' prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato nello svolgimento delle attivita' sociali precedentemente individuate e svolte nel rispetto delle disposizioni della lg. 381/91. In ragione della propria qualificazione mutualistica la cooperativa: a) non potra' distribuire dividendi, rispettando i limiti fissati dall'art. 2514 c. C. Co. 1, lett. A; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari eventualmente emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, rispettando cosi' i limiti fissati dall'art. 2514 c. C. Co. 1, lett. B; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori, ne' durante la vita sociale, ne' successivamente al suo scioglimento; d) in caso di scioglimento, dovra' devolvere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio della parita' di trattamento.
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