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La cooperativa, che non ha fini speculativi o di lucro, e' retta con i principi della mutualita' ai sensi delle leggi in materia, non ha scopo di lucro ed ha per scopo, ai sensi della legge n. 381/91, di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attivita' agricole, industriali, commerciali e di servizi di cui infra finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. La societa' si avvarra' dell'attivita' delle persone indicate all'art. 5 dello statuto. La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521 comma secondo del codice civile, puo' svolgere la propria attivita'' anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa'' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita'' mutualistica tra la societa'' ed i soci. La cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi dei soci e in riferimento agli stessi, ha come oggetto le seguenti attivita': - realizzazione di mobili ed oggetti in legno, impagliatura di sedie, restauro di mobili; servizi di pulizia, trasporto e facchinaggio per soggetti privati, imprese, enti pubblici; manutenzioni, riparazioni, lavori in muratura, tinteggiatura; pulizia, manutenzione e gestione di aree verdi, giardini, parchi pubblici e privati, servizi di assistenza e collaborazione alle persone; servizi di trasporto lavanderia e stireria, ristorazione e mensa; servizi di lavoro di bambinaia, di badanti e di collaborazione domestica; servizi di trasporto di persone e di beni mobili; servizi di turismo sociale, raccolta e riciclaggio abiti, biancheria, borse, scarpe, abbigliamento, in disuso; servizi di raccolta e di riciclaggio di carta, cartone, plastica e vetro; produzione e commercializzazione di: ceramiche, ricami e merletti, prodotti di maglieria, pelletteria, prodotti da forno, di pasta fresca e di pasticceria, di oggettistica in legno, in pelle, in sughero, in cordami e cuoio; produzione e commercializzazione di: prodotti di sartoria, di legatoria, di tipografia, di serigrafia, di vetri dipinti, di oggettistica sacra e per presepi e per addobbi natalizi, di bigiotteria; gestione di centri per la creazione di strumenti pubblicitari; conduzione di fondi agricoli; coltivazione vivaistica; allevamento e produzione di bestiame, di api; produzione e commercializzazione di prodotti agricoli, ortofrutticoli e di allevamento; servizi di raccolta di prodotti agricoli, ortofrutticoli e di allevamento; servizi di raccolta di prodotti agricoli stagionali; autotrasporto merci per conto terzi, trasporto rifiuti, trasporto abiti, autotrasporto merci per conto proprio, attivita' di volantinaggio. La cooperativa inoltre potra' promuovere l'organizzazione di corsi di formazione. La cooperativa potra' aderire a qualsiasi organismo avente scopo uguale o simile a quello della cooperativa in modo da rendere piu' efficace la propria azione per il raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni imprenditoriali e contrattuali ritenute necessarie o utili per la realizzazione dell oggetto sociale o comunque, sia direttamente sia indirettamente, attinenti al medesimo. Essa potra', pertanto, partecipare a gare, appalti, convenzioni e trattative secondo le vigenti disposizioni di legge, al fine di ottenere le varie concessioni in gestione nell ambito delle attivita' industriali, artigianali, commerciali e di servizi sociali. La cooperativa potra', inoltre, promuovere ed organizzare, anche in collaborazione con i vari livelli istituzionali (enti pubblici e privati, associazioni etc. ) attivita' di ricerca e corsi di formazione e di aggiornamenti professionali sui temi delle attivita' sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' altresi' impegnata ad integrare in modo permanente o secondo contingenti opportunita' - la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo e di impresa. La societa' si propone, infine, di migliorare le condizioni economiche e morali dei soci promuovendo il perfezionamento e la maggiore specializzazione nei settori sopraindicati. Inoltre, la societa' intende richiedere e utilizzare tutti i benefici pubblici previsti per il settore; costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 ed eventuali modifiche ed integrazioni. La societa' potra', comunque compiere qualsiasi operazione commerciale ed immobiliare, che fosse ritenuta necessaria od utile per il raggiungimento dello scopo sociale. La societa', inoltre, nel pieno rispetto della legge n. 197/91, e quindi in modo non prevalente e soltanto strumentale al conseguimento degli scopi sociali, puo', ma non nei confronti del pubblico, assumere interessenze, quote, partecipazioni, anche azionarie, in altre societa' o ditte aventi scopi affini o analoghi, potra' acquistare o cedere brevetti, licenze e simili, compiere quindi tutte le operazioni consentite dalla normativa vigente e sempre e comunque se pertinenti, affini o utili al raggiungimento dello scopo sociale. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. La cooperativa deve essere retta dai principi della mutualita'' con l'esclusione di ogni finalita'' speculativa. La cooperativa potra'' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita'' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita'' verra'' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 3 comma 3 lettera a) del d. L. 14 dicembre 1992 n. 481/92 e dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
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