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1. L'associazione e' un'organizzazione estranea ad ogni attivita' politico-partitica, religiosa e razziale, non ha scopo di lucro e persegue finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. 2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, durante la vita dell'associazione e/o dopo il suo scioglimento a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. 3. Gli utili o gli avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attivita' istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o ad incremento del patrimonio. 4. L'associazione puo' destinare una quota non superiore al tre per cento degli utili netti annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti, ai fondi istituiti dagli enti e dalle associazioni di cui all'art. 15, comma 3, del d. Lgs. 112/2017, nonche' dalla fondazione italia sociale, specificatamente ed esclusivamente per le finalita' di cui all'art. 16 del d. Lgs. 112/2017. 1. L'associazione opera nella promozione della cultura e si propone, in particolare, di promuovere e diffondere le arti musicali e il talento di giovani interpreti. Essa pertanto volge le seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 2 del d. Lgs. 112/2017: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; i) organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; i) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa. 2. A tale scopo l'associazione potra': a) promuovere la realizzazione di concerti e spettacoli musicali, singoli o organizzati in stagioni e/o in rassegne, nonche' la distribuzione e l'organizzazione degli stessi; b) promuovere le capacita' di giovani strumentisti e/o interpreti attraverso la pratica orchestrale e/o concertistica, istituendo corsi di formazione per coloro che intendono lavorare nell'ambito concertistico; c) creare un'orchestra di giovani elementi. Il limite d'eta' massimo di partecipazione all'orchestra e' fissato in anni 40. A discrezione della direzione artistica, possono superare tale limite di eta', componenti di particolare professionalita', utili alla formazione e allo sviluppo della compagine orchestrale; d) realizzare e/o partecipare a concorsi, competizioni, corsi di specializzazione o concerti, per dare nuove opportunita' ai giovani che intendono affacciarsi a tali prospettive di lavoro. 3. La partecipazione dell'orchestra ad eventi organizzati da terzi e' vincolata all'approvazione del consiglio direttivo e alla stipula di un apposito accordo. 4. Tali attivita' potranno essere svolte in collaborazione con altre associazioni, agenzie, fondazioni, organizzazioni non governative, enti pubblici, i cui scopi siano affini a quelli dell'associazione. In relazione a tale scopo, le finalita' da perseguire sono dirette a: a) sensibilizzare il territorio della regione friuli venezia giulia sulle valenze culturali e sociali di questo tipo di iniziative; b) impostare percorsi di sviluppo per creare opportunita' di diffusione formazione nel settore dello spettacolo musicale in genere e concertistico in particolare. 5. A tale scopo l'associazione promuovera' la diffusione delle proprie attivita' mediante: a) la distribuzione di materiali illustrativi; b) la comunicazione attraverso i mass-media e la rete con personale sito internet; c) la partecipazione e la promozione di conferenze, incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; d) la ricerca di sponsorizzazioni da parte di aziende, enti pubblici, privati e agenzie internazionali. 6. Per l'attuazione del proprio oggetto sociale l'associazione esercita in via stabile e principale un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi di utilita' sociale, diretta a realizzare finalita' di interesse generale come sopra richiamate. 7. La attivita' di cui sopra e' esercitata dalla associazione in via stabile e principale. Per attivita' principale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d d. Lgs. 112/2017 si intende quella per la quale i relativi ricavi sono superiori al settanta per cento dei ricavi complessivi della associazione.
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