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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita' contemplate dal d. P. R. 30 aprile 1970 n. 602, ed in particolare: - facchinaggio, trasporto e consegna di merci per conto di terzi, movimentazione, stivaggio, assemblaggio, confezionamento, imballaggio e spedizione merci, magazzinaggio merci, trasloco, manovalanza generica e specializzata, servizi di vigilanza non armata diurna e notturna, servizi di manutenzione in genere, giardinaggio, gestione di parcheggi per veicoli, autolavaggi, pulizie, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni, dezanzarizzazioni, attivita' di netturbini, spazzacamini e simili, fieristica, servizi di call center ed attivita' accessorie alle precedenti, acquisto e vendita, anche per conto terzi, di automezzi e mezzi di trasporto in generale, noleggio di mezzi di trasporto. Per il raggiungimento dello scopo sociale, la societa' potra' compiere - ma non come oggetto prevalente e non nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie di qualsiasi specie, compreso il rilascio di garanzie reali e personali a favore proprio o di terzi, se nell'interesse sociale, nonche' assumere partecipazioni e cointeressenze in altre societa' od enti, consorzi, ecc. Aventi scopo analogo, affine o connesso al proprio, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, quelle di mediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, di mediazione creditizia e di agenzia in attivita' finanziaria, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'. La cooperativa potra' inoltre provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. Il consiglio di amministrazione e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci, da impiegare in operazioni strettamente funzionali al perseguimento dell'oggetto o scopo sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico
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