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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente previsti dagli articoli 2512-2514 del codice civile. Lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale indicato al successivo articolo 4 (quattro), tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' professionale e lavorativa, continuita' d'impegno e di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o nelle diverse tipologie previste dalla legge ed in particolare dalle disposizioni della legge 142/2001. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione del rapporto mutualistico, gli amministratori devono rispettare il principio di equita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, l'equita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi non soci. La cooperativa, previa delibera del consiglio di amministrazione, aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla lega nazionale delle cooperative e mutue ed ai suoi organismi periferici nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale. Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici, la cooperativa, senza finalita' lucrative, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si propone lo svolgimento delle seguenti attivita': 1)- salvataggio, pronto soccorso e conseguente attivita' di assistenza e sorveglianza negli stabilimenti balneari e negli impianti sportivi polivalenti; 2)- pulizia, sgombero materiali, ristrutturazione e manutenzione di spiagge e impianti sportivi polivalenti; 3)- realizzazione e manutenzione di impianti, macchinari e attrezzature (con connessi servizi di assistenza, vendita e noleggio) inerenti gli impianti sportivi e turistici; installazione e costruzione di qualsiasi tipo di piscine, loro manutenzione e riparazione nonche' commercializzazione all'ingrosso e al minuto di prodotti, attrezzature e materiali per gli impianti natatori in genere; 4)- promozione, sviluppo e gestione diretta o indiretta di iniziative turistiche, ricreative, sportive e culturali finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione delle aree di interessate all'attivita'; 5)- gestione e/o costruzione, ristrutturazione in economia e/o gestione, per conto proprio e/o di terzi anche mediante appalto, di strutture ricettive, quali impianti sportivi, ricreativi, centri vacanza, villaggi turistici, case di soggiorno estivo e/o invernale, foresterie e soggiorni alpini con le possibili connesse attivita' alberghiere e di ristorazione; 6)- organizzazione e gestione di attivita' educative, di ricreazione e di intrattenimento per ogni fascia di eta' e tipologia di utenza; 7)- gestione diretta o indiretta di punti di somministrazione di alimenti e bevande, di generi alimentari e vari, bar, servizi di ristoro e alberghi nonche' cura della gestione di tutti i servizi ad essi connessi; 8)- produzione e relativa distribuzione nonche' commercio al minuto e all'ingrosso di materiale divulgativo, pubblicitario e depliant. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' che risulti direttamente connessa od affine con quelle sopra elencate, nonche' partecipare a convenzioni, trattative, gare ed appalti, reti di impresa con enti pubblici e privati. La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico e comunque con esclusione di tutte le attivita' riservate previste per legge, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni in altre societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilita' al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie; d) promuovere o partecipare a consorzi, reti e raggruppamenti temporanei di imprese e altre forme di integrazione di impresa per la partecipazione a gare di appalto pubbliche e private; e) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; f) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, ed eventuali norme modificative ed integrative; h) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, il tutto a norma di legge e con la espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alle vigenti deliberazioni c. I. C. R. , in relazione all'articolo 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 e alle altre norme in materia, ai soci potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalita' e i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dall'assemblea ai sensi del presente statuto, che avra' valore di proposta contrattuale.
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