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La cooperativa non ha fini di lucro ed e' retta con i principi della mutualita' prevalente ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di: a) persone portatori di handicap e con ritardi di apprendimento; b) persone anziane; c) ragazzi o minori con problemi socio-culturali o comunque facenti parte di categorie svantaggiate; d) persone tossicodipendenti o con problemi alcoolcorrelati; e) adulti, giovani e minori interessati da ogni forma di disagio, emarginazione ed esclusione sociale; f) persone giunte alla fase finale della loro esistenza. Lo scopo che i soci intendono perseguire, tramite la gestione in forma associata dell'azienda alla quale prestano la propria attivita' di lavoro, e' l'inserimento nel mondo del lavoro e la continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni. Attivita' specifica della societa', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, e' quella di gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi: - attivita' e servizi di riabilitazione; - centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; - servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; - attivita' di assistenza infermieristica e sanitaria a carattere domiciliare, oppure realizzata entro centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati; - strutture di accoglienza per persone autosufficienti e non, nonche' servizi integrati per residenze protette; - attivita' di formazione e consulenza; - attivita' di sensibilizzazione e animazione della comunita' locale entro cui opera al fine di renderla piu' consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; - attivita' di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti; - attivita' di accompagnamento presso strutture climatiche; - attivita' relazionali e socio-educative; - attivita' favorevoli allo sviluppo della personalita' infantile attraverso la socializzazione e finalizzate alla crescita morale, sociale, affettiva ed emotiva dei bambini in particolar modo di quelli esposti al rischio di emarginazione; - promuovere, organizzare e gestire iniziative a fini sociali che abbiano come obiettivo di favorire il processo di integrazione sociale ed umana di individui portatori di handicap o comunque emarginati ed a rischio; - programmi di assistenza per bambini durante tutte le fasi educative nella scuola dell'obbligo; - centri di accoglienza semi residenziali e residenziali; - attivita' di prevenzione; - attivita' di sostegno scolastico; - attivita' di accompagnamento e assistenza di persone portatori di handicap; - centri, strutture, villaggi, spazi di socializzazione ed animazione culturale, del tempo libero e del turismo; - attivita' di rimozione delle difficolta' di ordine economico e sociale che limitano di fatto lo sviluppo dei poveri del sud del mondo; - attivita' di asili nido; - case alloggio, case famiglia e case protette. La societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti. La cooperativa potra' promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e risparmio dei soci e raccogliendo prestiti da essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. La cooperativa in particolare potra' stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, finalizzate alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potra' assumere, su deliberazione del consiglio di amministrazione, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in societa' cooperative, per azioni, a responsabilita' limitata e partecipare alla loro attivita', dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della cooperativa. Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa', la disciplina dell'esercizio delle attivita' nei limiti dello scopo sociale, i rapporti di dettaglio tecnico e/o amministrativo tra i soci e la societa' potranno essere disciplinati, a giudizio del consiglio di amministrazione, da regolamenti interni. In tali regolamenti potra' essere anche prevista la nomina di un direttore e la costituzione di comitati tecnici, nonche' potranno essere stabiliti le mansioni ed il trattamento economico dei dipendenti della societa'. Tutti i lavori assunti in appalto, per convenzione o comunque affidati, dovranno essere svolti e realizzati esclusivamente attraverso l'opera dei soci, ad eccezione di qualifiche altamente specializzate e non esistenti fra i soci. La cooperativa, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarra' di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituira' altresi' fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale. La societa' e' retta coi principi della mutualita', ai sensi del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia, con l'esclusione di ogni finalita' speculativa secondo le norme di legge richiamate dallo statuto. Sempre a tale scopo dovra' inoltre uniformare la propria organizzazione interna alle leggi speciali che specificano piu' approfonditamente il concetto di mutualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' prevalente e si impegna espressamente a)a non distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b)a non remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c)a non distribuire le riserve fra i soci cooperatori; d)a devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. L'organo amministrativo ed i sindaci, se nominati, documentano la condizione di prevalenza di cui all'articolo 2512 (duemilacinquecentododici) del codice civile nella nota integrativa al bilancio evidenziando i parametri previsti dall'articolo 2513 (duemilacinquecentotredici) del codice civile. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' fra l'altro, a solo titolo esemplificativo: a) concedere fideiussioni od avalli ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; b) curare iniziative sociali, culturali, professionali, mutualistiche, ricreative e sportive, sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed enti idonei; c) agevolare la costituzione di cooperative edilizie per la costruzione di case per i soci e gli altri lavoratori con sovvenzioni, finanziamenti, fideiussioni, concessioni di mutui o partecipazioni; d) al fine di agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 numero 59 (cinquantanove), puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; la cooperativa puo' inoltre, ai sensi della citata legge numero 59/92, predisporre piani di programmazione pluriennale finalizzati allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale. La societa' cooperativa potra' ricevere prestiti dai soci nei limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari anche emettendo obbligazioni ed altri strumenti finanziari. Al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa sara' obbligata, nei confronti dei soci, al principio di parita' di trattamento demandandosi all'organo amministrativo, con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci, la facolta' di instaurare ed eseguire rapporti con i soci a condizioni tra loro diverse, valutata la diversa condizione dei soci, le esigenze della cooperativa e quelle di tutti gli altri soci. La societa' potra' svolgere in misura non prevalente la propria attivita' anche con i terzi, le condizioni dei rapporti con i quali verranno stabilite dall'organo amministrativo, valutate le esigenze della societa', con regolamento che sara' approvato dall'assemblea dei soci.
Parole chiaveL'area di business di "Orsararcobaleno - Società Cooperativa Sociale" è il macrosettore Servizi alle famiglie, settore Servizi sanitari. Il codice ATECO 88.10.00 corrisponde all'attività: Assistenza sociale non residenziale per anziani e disabili.
"Orsararcobaleno - Società Cooperativa Sociale" figura anche con le denominazioni: "ORSARARCOBALENO", "SOCIETA ORSARARCOBALENO", "COOPERATIVA ORSARARCOBALENO", "SOCIETA COOPERATIVA ORSARARCOBALENO" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ORSARARCOBALENO".
"Orsararcobaleno - Società Cooperativa Sociale" è definita come "microimpresa" secondo gli standard europei (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.