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3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo la valorizzazione e la tutela delle produzioni ortofrutticole dei soci. 3. 2 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. - - - 4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attivita' connesse, il tutto come previsto e definito dall'articolo 2135 c. C. E dalla normativa speciale in materia, nazionale ed europea. 4. 2 per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' effettuare: a) la valorizzazione e la tutela delle produzioni ortofrutticole dei soci ed eventualmente, su indicazione degli organi pubblici, del comprensorio in cui opera la cooperativa; b) la commercializzazione e la vendita all'ingrosso ed al dettaglio delle produzioni ortofrutticole, agroalimentari e loro sottoprodotti e derivati, allo stato fresco e/o trasformato e comunque conservate a disposizione della cooperativa per effetto dei conferimenti dei soci, della conduzione dei terreni agricoli ed eventualmente dell'acquisto di prodotti effettuati nei limiti del massimo consentito dalla legge per il solo ed esclusivo conseguimento dello scopo sociale; c) la produzione, la raccolta, il ritiro, la lavorazione, la manipolazione, la trasformazione, in qualsiasi stato e forma, la conservazione, la surgelazione, lo stoccaggio e la utilizzazione nei modi piu' opportuni, delle produzioni agricole, in particolare ortofrutticole e dei sottoprodotti e derivati delle stesse; d) la gestione e/o conduzione di immobili, impianti, strutture e relative macchine ed automezzi; la conduzione e/o coltivazione dei terreni agricoli, la gestione di punti vendita, depositi, succursali e di quant'altro necessario per svolgere nel modo piu' razionale ed economico le attivita' di cui ai punti a), b) e c), siano essi in proprieta', in affitto, in comodato o a qualsiasi titolo a disposizione della cooperativa; e) la gestione diretta e/o indiretta di un parco macchine ed attrezzature necessarie per le attivita' degli stabilimenti e delle aziende agricole e per eseguire lavori agricoli e/o colturali e servizi nelle aziende dei soci ed eventualmente di terzi; f) l'acquisto e l'approvvigionamento di prodotti, beni, macchine ed attrezzature varie necessarie per la razionale coltivazione dei terreni agricoli e delle produzioni ortofrutticole, da utilizzare direttamente, da distribuire, rivendere e/o assegnare ai soci; g) la promozione e lo svolgimento di tutte quelle attivita' che possono giovare ai soci e allo sviluppo dell'ortofrutticoltura ivi compresa la esplicazione in genere di tutti i compiti previsti dalle leggi sugli interventi ordinari e/o straordinari per la commercializzazione, conservazione, trasformazione e migliore utilizzazione delle produzioni ortofrutticole e dei sottoprodotti e derivati, e di tutte le deleghe alla cooperativa dalle organizzazioni di produttori, dagli enti pubblici, dai comuni, dalle regioni e dagli organismi competenti nazionali e comunitari. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalita' generali, essa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie e utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinente ai medesimi. A scopo puramente esemplificativo tra l'altro essa potra': 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in cooperative, consorzi di cooperative, imprese, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesione e partecipazione a societa', enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo, ad agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci e agli enti cui la cooperativa aderisce; 4) promuovere e favorire ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale l'autofinanziamento della cooperativa mediante prestiti dei soci per i quali potra' essere corrisposto un tasso di interesse massimo nei limiti della legislazione in materia. A tale scopo, ed anche per incentivare lo spirito di previdenza e di risparmio fra i soci, sara' istituita una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta del risparmio fra i soci e per l'esercizio del credito, effettuati esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale; 5) incentivare nei soci la promozione di ogni altra iniziativa con finalita' sociali (casa, tempo libero, cultura ecc. ), allo scopo di elevarne le condizioni morali, professionali e materiali di vita; 6) organizzare corsi, seminari, giornate di studio, convegni per la formazione e la preparazione professionale, promuovere mostre, manifestazioni e fiere per la pubblicizzazione delle produzioni; 7) richiedere ed utilizzare le provvidenze, i contributi, i finanziamenti disposti dalla cee, dallo stato italiano, dalla regione ed organismi pubblici e privati per il conseguimento degli scopi sociali e lo sviluppo della cooperazione; 8) gestire direttamente o indirettamente nelle forme legali, agenzie, succursali, punti vendita, depositi in territorio nazionale ed estero; 9) eseguire la raccolta, il trasporto, la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento degli ortaggi, della frutta e delle produzioni agroalimentari anche per conto di terzi, nell'esclusivo scopo di conseguire l'utilizzazione economica e razionale degli impianti e delle capacita' sociostrutturali della cooperativa; 10) ripartire tra i soci il ricavato delle vendite, detratte le spese, gli oneri e gli accantonamenti al termine dell'esercizio quale corrispettivo dei prodotti conferiti in ragione della loro quantita' e qualita'. La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazione privata. Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione. A tal fine puo' aderire ad una organizzazione di rappresentanza del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta. 4. 3 la cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 4. 4 la cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. 4. 5 la cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.
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