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Dal 09/03/2023 e' sospesa l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche private (rpgp) a seguito di iscrizione nel registro unico del terzo settore (runts - art. 22 comma 1 bis d. Lgs. N. 117/2017). L'iscrizione nel runts e' stata disposta con provvedimento n. 720/2023 emesso dalla provincia di brescia. La persona giuridica e' comunque tenuta a comunicare le modifiche e/o variazioni dei dati pubblicati nel rea e presenti in visura ai fini della certificazione. ------------------------------------------------------------------------------ art. 3 finalita' e scopi 1. La fondazione si propone il perseguimento di finalita' di pubblica utilita' e di solidarieta' sociale nei settori dell'assistenza sanitaria, assistenza sociale, assistenza socio sanitaria integrata, della ricerca scientifica e della formazione e di tutte le iniziative tendenti al recupero sociale dell'anziano. Utilita' e solidarieta' interpretate alla luce delle condizioni storiche della societa' in evoluzione, dando priorita' ai soggetti che si trovano in stato di maggior bisogno e residenti nel territorio del comune di gussago, ovvero nei comuni di ubicazione dei propri presidi. Cio' nei limiti consentiti dalla normativa vigente nei rispettivi ambiti di attivita'. 2. La fondazione opera nel settore dell'assistenza sociale, sanitaria e socio-sanitaria nonche' nei settori della formazione e della ricerca scientifica per il perseguimento, in via esclusiva, di finalita' di solidarieta' sociale ed ha per scopo: a) accogliere ed assistere, sia direttamente che indirettamente, persone di ogni eta' che necessitano di interventi socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari; b) erogare prestazioni sociali, socio-assistenziali, sanitarie e socio-sanitarie ad anziani e persone in situazione di svantaggio psichico e fisico; c) promuovere iniziative finalizzate alla conservazione dell'autonomia funzionale degli anziani e dei soggetti in situazione di difficolta'; d) realizzare attivita' di assistenza sociale attraverso la predisposizione e la realizzazione di iniziative e progetti finalizzati al sostegno ed allo sviluppo della vita umana; e) realizzare iniziative ed interventi finalizzati alla prevenzione ed alla riabilitazione delle patologie che riducono l'autonomia e la capacita' funzionale delle persone di ogni eta' e condizione sociale; f) promuovere e realizzare interventi di ordine sanitario e socio-sanitario coerenti con le esigenze del territorio di riferimento e con gli obiettivi di cui alle lettere precedenti; g) promuovere, anche in collaborazione con soggetti terzi, la ricerca scientifica finalizzata a contrastare le patologie degenerative ed invalidanti; h) agire a tutela delle persone non autosufficienti, prive di famiglia o la cui famiglia sia impossibilitata o non idonea a provvedere alle necessita', promuovendo il ricorso alle forme di tutela giuridica previste dalla normativa vigente; i) promuovere e svolgere attivita' di formazione in favore degli operatori della fondazione e di terzi esterni alla fondazione medesima; j) realizzare attivita' informative destinate a diffondere la conoscenza delle iniziative e delle attivita' istituzionali della fondazione; k) svolgere attivita' di raccolta fondi utilizzando metodi adeguati ed eticamente conformi al presente statuto, 2. Per il perseguimento delle proprie finalita' istituzionali la fondazione potra': a) farsi carico della gestione diretta o indiretta di strutture ricettive; b) partecipare e promuovere la realizzazione di' iniziative culturali ed informative coerenti con gli scopi istituzionali; c) promuovere la costituzione e la partecipazione ad enti ed organizzazioni aventi finalita' congrue con quelle della fondazione; d) stipulare negozi giuridici e convenzioni finalizzati a favorire il conseguimento degli scopi istituzionali; e) acquisire strutture e risorse strumentali in genere necessarie al perseguimento delle proprie finalita'. 3. La fondazione non potra' compiere attivita' diverse da quelle istituzionali sopra evidenziate ad eccezione delle attivita' direttamente connesse o di quelle ad esse accessorie. 4. La fondazione puo' collaborare, attraverso apposite e specifiche convenzioni, con enti pubblici e privati ed aderire ad enti ed istituzioni che perseguono finalita' analoghe o assimilabili. 5. Le modalita' di funzionamento, la disciplina del personale, l'erogazione dei servizi, la gestione e l'accesso alle strutture dell'ente sono disciplinati dai rispettivi regolamenti in materia. Art. 4 attivita' strumentali 1. La fondazione puo' svolgere tutte le attivita' connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purche' non incompatibili con la sua natura di fondazione. 2. A titolo esemplificativo, la fondazione potra': a) realizzare, acquistare e/o assumere a qualsiasi titolo il possesso di beni mobili e immobili, di impianti, di attrezzature e materiali utili o necessari al perseguimento delle finalita' istituzionali; b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonche' richiedere sovvenzioni, contributi e mutui; c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per il finanziamento e lo svolgimento delle proprie attivita'; d) favorire lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che contribuiscono al raggiungimento delle finalita' della fondazione; e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque finalizzate al perseguimento degli scopi della fondazione.
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