Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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Scopo esclusivamente consortile operando per conto e nell'esclusivo interesse delle imprese socie, con l' esclusione di qualsiasi partecipazione di soggetti non imprenditori. La societa' realizza l'organizzazione comune istituita, in conformita' al dettato dell'art 2602 cc, dalle imprese che della stessa assumono la veste di soci consorziati, per l'esecuzione dei lavori e le prestazioni di cui in seguito, con organizzazione comune istituita in guisa tale da consentire, per tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche, operative, amministrative, gestionali, finanziarie e funzionali dei singoli soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni nascenti, direttamente o indirettamente, dal rapporto con il committente la societa' ha per oggetto la disciplina e lo svolgimento, ai sensi dell'articolo 96 del dpr 21 dicembre 1999, n 554, delle fasi delle attivita' delle societa' consorziate che attengano all'esecuzione delle opere e degli interventi acquisiti in subaffidamento (contratto n. 8400000227 del 24 luglio 2006, sottoscritto dalla mandataria capogruppo teseco spa, con piena ed incondizionata accettazione di tutti i soci) dal consorzio alta velocita' torino milano - cav to mi, con sede in sesto san giovanni (mi), viale italia, n1, per la esecuzione delle seguenti attivita': " servizio di bonifica attraverso la rimozione di melme acide e rifiuti vari, compresa la predisposizione degli impianti, lo scavo e selezione dei rifiuti, il loro trattamento in cantiere, il trasporto e lo smaltimento esterno di tutti i rifiuti presenti, di cui al progetto di bonifica definitivo dell'area contaminatala melme acide sita il localita' villa san giuseppe in comune di ossona ( mi ), tratto torino - milano, sub tratta novara - milano ", per un importo netto presunto di euro 31. 905. 828,66 (euro trentunomilioninovecentocinquemilaottocentoventotto/66 ) per il conseguimento dell'oggetto sociale, la societa': a) predispone ed organizza, in nome proprio e per conto dei soci consorziati, i mezzi comuni necessari per la esecuzione dell'opera; b) coordina le attivita' imprenditoriali dei soci consorziati nella misura richiesta dall'esigenza di assicurare, al fine della migliore esecuzione dell'opera, la somministrazione dei beni e la prestazione dei servizi rispettivamente prodotti e che comunque i soci consorziati sono in grado di fornire; c) compie, in nome e per conto dei soci consorziati, l'attivita' necessaria, sia nei confronti dei singoli soci consorziati che dei terzi, all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalle imprese temporaneamente riunite essa, pertanto, puo' stipulare e, comunque eseguire tutti gli atti e contratti connessi con l'oggetto sociale a tale scopo la societa' puo' assumere tutte le obbligazioni mobiliari, finanziare nonche' quelle relative alla prestazione di garanzie necessarie, utili od anche solo opportune per conseguire, anche indirettamente, l'oggetto sociale la societa' potra' compiere piu' in generale tutto quanto necessario ed opportuno per il conseguimento di tutte le finalita' di cui sopra la societa' potra' quindi provvedere - atteso quanto stabilito nei precedenti commi - ad instaurare, intrattenere e risolvere, con terzi e/o con i soci consorziati, tutti i rapporti giuridici che ritenga necessario costituire in tema di prestazione d'opera, di servizi e di forniture, nonche' l'utilizzo dei mezzi di pagamento derivanti dall'esecuzione dei "lavori" oggetto dell'attivita' consortile la societa' potra' provvedere all'esecuzione dei lavori sia direttamente, con autonome strutture operative, sia per il tramite delle imprese associate, e avvalendosi di consulenti e fornitori esterni stante la natura consortile della societa' e il sottostante interesse di gruppo che la caratterizza ai sensi dell'art. 2602 del c. C. , la societa' non potra' conseguire il finale risultato economico dell'appalto che si produrra' invece indirettamente in capo ai soci consorziati alla societa' e' vietato: 1 compiere atti professionali in osservanza della legge 23 novembre 1939, n 1815, come successivamente modificata e integrata; 2 compiere atti riservati per legge ai soggetti previsti dalle norme di cui al dlgs l settembre 1993 n 305 e al d lgs 23 luglio l996 n 415; 3 compiere atti riservati da altre leggi a persone fisiche o giuridiche iscritte in appositi albi o elenchi 4 compiere attivita' di intermediazione mobiliare.
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