Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo, montature in serie di occhiali comuni (codice atecofin 33. 40. 1); - confezionamento ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto (codice atecofin 33. 40. 2); - fabbricazione di elemento ottici compresa fabbbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate (codice atecofin 33. 40. 3) - fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione (codice atecofin 33. 40. 4). La societa' potra' promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, societa', consorzi ed enti in genere, il tutto in via strumentale ed in misura non prevalente rispetto alle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale. La societa', operando nei territori dell'italia meridionale, per realizzare e sviluppare le proprie iniziative produttive puo' richiedere, domandare ed accedere ai benefici fiscali previdenziali-finanziari delle leggi specifiche in materia; con particolare riguardo al d. Lgs. Del 21 aprile 2000 n. 185, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000. Inoltre la societa' potra' accedere a finanziamenti, contributi ed agevolazioni previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185, titolo ii, capo ii, artt. 19 e 20, ed alle successive norme di attuazione di cui al regolamento approvato con d. Lgs. 28 maggio 2001 n. 295, capo iii, con la specificazione che, ai sensi dell'art. 12 n. 4 del predetto decreto n. 295/2001, non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate dall'art. 17, commi 1 e 2 del d. Lgs. 185/2000, per almeno cinque anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Non sono validi, ne' efficaci, per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal d. Lgs. 185/2000 in favore della societa', gli atti di alienazione delle quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita cosi' come prescritto dagli artt. 17 e 19 di tale decreto. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di cinque anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' delle agevolazioni previste dal d. Lgs. N. 185 del 21 aprile 2000, in uno dei territori indicati nell'art. 14 del medesimo decreto.
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