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3. 1. La societa' esercita in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attivita' sportiva dilettantistica ai sensi dell'articolo 7. 1, lettera b), d. Lgs. 36/2021, ed ha per oggetto: - in generale, l'esercizio, in via stabile e principale, dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica ed attivita' ad esse connesse, accessorie e strumentali e, in particolare, la promozione e la pratica agonistica e non agonistica del tennis, del padel, del beach tennis, del tennis in carrozzina e di altre discipline sportive a carattere dilettantistico sotto l'egida della federazione italiana tennis e padel (fitp) attraverso la partecipazione, con propri tesserati, a manifestazioni individuali o a squadre, nel rispetto e osservanza delle norme e direttive della fitp; - l'esercizio in via stabile e principale e l'organizzazione e gestione di ulteriori attivita' sportive dilettantistiche, compresa l'attivita' didattica, la formazione, la preparazione e la gestione delle ulteriori attivita' sportive riconosciute dal r. N. A. S. D. Quali ad esempio la attivita' sportiva ginnastica finalizzata alla salute e al fitness (bi001), la ginnastica per tutti (bi005), la ginnastica inclusiva (bi502), il beach volley (cg001), lo sci alpino (cu005), la pesistica olimpica (ck007), nel rispetto e nella accettazione delle norme del coni, del cip e delle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali intendera' affiliarsi; - l'organizzazione diretta o indiretta della preparazione atletica; - l'organizzazione di attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attivita' sportive dilettantistiche praticate; - la promozione e l'organizzazione di gare, tornei e ogni altra attivita' agonistica in genere a essa collegata, rivolte sia ai giovani che agli adulti, con le finalita' e con l'osservanza delle norme e delle direttive degli enti sportivi riconosciuti ai quali intendera' affiliarsi. 3. 3. Inoltre, nei limiti previsti dall'articolo 9, d. Lgs. 36/2021 e della normativa di attuazione, potra' svolgere in maniera secondaria e strumentale le seguenti ulteriori attivita', strettamente connesse al fine istituzionale: - gestione dell'impiantistica sportiva, ivi compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli impianti e attrezzature, sia di proprieta', sia in concessione da enti pubblici oppure in locazione da enti privati, con la possibilita' di concedere a terzi l'uso ovvero l'utilizzo, a qualsiasi titolo, anche parziale o temporaneo; - gestione di servizi accessori agli impianti sportivi quali, a titolo esemplificativo, l'allestimento e la gestione di: bar, tavole fredde e/o calde, punti ristoro, ristoranti, pizzerie, buffet e simili collegati a impianti sportivi, anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, ricevimenti, iniziative pubbliche e private in genere, spacci interni/shop di abbigliamento e di accessori sportivi e di generi affini, compresi gli integratori alimentari; - la promozione dell'attivita' sportiva, culturale e ricreativa, e, in generale, dell'attivita' svolta dai partecipanti o dei tesserati alle organizzazioni sportive di riferimento anche attraverso la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie e di sponsorizzazione, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, la predisposizione di cataloghi e di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo; - l'organizzazione, il coordinamento e la gestione dei rapporti con gli enti pubblici o privati interessati alle attivita' di cui sopra, anche attraverso l'acquisizione di nuove concessioni per l'esercizio dell'attivita' sportiva e ricreativa. 3. 4. Si applica l'eccezione al computo delle attivita' diverse per i proventi di cui all'articolo 9, comma 1-bis, d. Lgs. 36/2021. 3. 5. Per il raggiungimento degli scopi sociali, la societa' potra' compiere ogni attivita' di natura immobiliare che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzamento e al miglioramento di strutture sportive, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonche' l'acquisto d'immobili da destinare ad attivita' sportive. 3. 6. La societa' potra' altresi' procedere all'affitto dell'azienda, di singoli stabilimenti o rami di essa sotto l'osservanza degli articoli 2561, 2562, 1615 e ss. , cod. Civ. 3. 7. Sono inibite alla societa' le attivita' dalla legge riservate alle istituzioni bancarie, alle sim, alle fiduciarie e alle finanziarie; e' invece ammessa la raccolta di fondi con obbligo di rimborso presso i soci, nei limiti consentiti dalla normativa pro-tempore vigente, nonche' l'emissione di titoli di debito, con deliberazione assembleare adottata col voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto al voto. 3. 8. La societa' si obbliga a conformarsi alle norme ed alle direttive del coni e cip, nonche' allo statuto ed ai regolamenti della fitp e delle altre eventuali federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva o disciplina sportiva associata alle quali la societa' sara' tempo per tempo affiliata e di cui la societa' riconosce la giurisdizione sportiva e disciplinare. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme contenute nello statuto del coni e nello statuto e nei regolamenti della fitp e delle altre eventuali federazioni sportive nazionali, e. P. S. E d. S. A. Affiliande, nella parte relativa all'organizzazione ed alla gestione delle societa' affiliate. La societa' ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri soci lo statuto ed i regolamenti della fitp, le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi, nonche' la normativa del coni. La societa' ha l'obbligo: - di tesserare alla fitp tutti i soci secondo i regolamenti e le disposizioni vigenti adottate dalla stessa fitp; - di osservare e far osservare ai propri soci il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria; - di adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali, nei confronti della fitp e degli altri affiliati e del pagamento di quanto ancora dovuto alla fitp e agli altri affiliati anche in caso di cessazione di appartenenza alla fitp. La societa' ha altresi' l'obbligo di contrastare l'abuso psicologico, l'abuso fisico, la molestia sessuale, l'abuso sessuale, la negligenza, l'incuria, l'abuso di matrice religiosa, il bullismo e il cyberbullismo, i comportamenti discriminatori e l'abuso dei mezzi di correzione con l'adozione di modelli organizzativi e di controllo dell'attivita' sportiva nonche' di codici di condotta e la nomina del responsabile (d. Lgs n. 231/2001, d. Lgs n. 36/2021 e d. Lgs n. 39/2021). Gli amministratori della societa' in carica al momento della cessazione di appartenenza alla fipt hanno l'obbligo di assolvere personalmente e solidalmente al pagamento di quanto ancora dovuto alla fitp ed agli altri affiliati. Tutti i provvedimenti disciplinari della societa' sono impugnabili. 3. 9. La societa' si impegna a conformarsi alle norme ed alle direttive coni e cip nonche' agli statuti e ai regolamenti. 3. 10. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme contenute negli statuti e nei regolamenti federali delle fsn, dsa e eps a cui la societa' intende affiliarsi, nella parte relativa all'organizzazione e alla gestione delle societa' affiliate. 3. 11. La societa' si impegna per conto di coloro che svolgono attivita' al suo interno al rispetto dei regolamenti e delle direttive stabilite dalla fitp, nonche' dalle ulteriori fsn, eps, e dsa anche in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere di cui all'articolo 16, d. Lgs. 39/2021. 3. 12. Condizione indispensabile per essere tesserato, iscritto o partecipante alla societa' e' una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. La societa' si impegna ad accettare fin d'ora eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi sportivi competenti dovessero adottare a carico della stessa, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 3. 13 la societa', per il raggiungimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potra' effettuare, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attivita' svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fideiussioni, avalli, cauzioni, garanzie in genere anche a favore di terzi, nonche' assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in societa' italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, il tutto nel rispetto peraltro delle inderogabili norme di legge.
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