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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di speculazioni private. Ha quale scopo quello che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire ossia quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' avvalendosi anche di soggetti diversi dai soci. La cooperativa nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, ed intende orientare la propria gestione, al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'art. 2512 e ss. Del codice civile. Al fine del raggiungimento degli scopi sociali, come disposto dalla legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana (ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinato non occasionale o a progetto). Pertanto lo scopo mutualistico che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, mediante l'autogestione dell'impresa che ne e' oggetto, continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. 2. 2 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita nei capoversi precedenti, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come determinati nello statuto allegato, la cooperativa ha come oggetto: l'elaborazione dati per l'amministrazione del personale dipendente, parasubordinato e autonomo e l'attivita' di elaborazione e riporto dati contabili; la stessa potra' compiere tutto quanto dettagliamente elencato all'articolo 2 dello statuto sociale, come appresso allegato. Ove la societa' operasse in alcuni dei campi specifici previsti dall'oggetto sociale per i quali la legge prevede necessariamente la presenza di talune specifiche figure professionali, l'assemblea ordinaria, a maggioranza semplice, dovra' provvedere a conferire un incarico avente ad oggetto il controllo e la verifica dell'aggiornamento e del corretto funzionamento delle attivita' di calcolo e stampa svolte dalla societa' ad uno o piu' professionisti tra persone di fiducia, soci e non soci, che siano in possesso dei requisiti necessari, ove del caso, accertando l'iscrizione al relativo albo. Tale conferimento di incarico dovra' essere formalizzato con apposita convenzione, sia dal punto di vista normativo che economico, che, avente data certa, dovra' essere trasmessa prima dell'avvio di ogni attivita' alla direzione provinciale del lavoro e ai consigli provinciali degli ordini professionali interessati competenti per territorio. La societa' potra' inoltre intraprendere rapporti commerciali al fine di raggiungere i fini statutari e sociali, e potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese, costituite o costituende, che abbiano oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio. Nell'ambito delle operazioni di cui sopra, la societa' potra' inoltre, ai fini del raggiungimento dell'oggetto principale, assumere mutui passivi di ogni genere, concedere avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzia reali e personali a favore di terzi con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge. La societa' e' disciplinata e intende operare nell'ambito delle norme generali sulla cooperazione e dei principi di mutualita' previsti dalle vigenti leggi in materia e si propone altresi' di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonche' di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
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