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La cooperativa ha scopo mutualistico e svolge la propria attivita' senza fini di speculazione privata. Lo scopo che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione della cooperativa, continuita' di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, nello svolgimento della propria attivita', si avvarra', prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci, orientando la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell'articolo 2512 del codice civile. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi e puo' partecipare, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile, a gruppi cooperativi paritetici. La cooperativa si propone, altresi', di partecipare al movimento cooperativo unitario italiano e, pertanto, essa potra' aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonche' ad altri organismi economici o sindacali che si propongano iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizi. La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata e ha per scopo quello di' ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' cooperativa, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: - l'esercizio e la gestione di ristoranti, pizzerie al piatto e al taglio, bar, caffetterie, gelaterie, pasticcerie, birrerie, enoteche, trattorie, rosticcerie, self-service, fast-food, creperie, paninoteche, tavole-calde, pub, il tutto con somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, inclusi alcolici e superalcolici, anche presso terzi, pubblici o privati (catering); - la gestione di attivita' ricettive, hotel, alberghi, ostelli, centri di ritrovo e assistenza, nonche' l'attivita' in campo turistico ricettivo in genere e nel campo dell'intrattenimento, con tutte le attivita' ad esse connesse; - il commercio, all'ingrosso e al dettaglio, in italia e all'estero, di generi alimentari e di bevande, alcoliche e analcoliche; - l'organizzazione di eventi, organizzazione di carattere culturale, convention, meeting, riunioni, con tutte le attivita' a cio' annesse e connesse. La societa' puo' compiere qualsiasi altra operazione commerciale, industriale, mobiliare ed immobiliare connessa all'attivita' sociale e ritenuta dall'organo amministrativo necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' anche assumere, sia direttamente sia indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' aventi oggetto affine o connesso al proprio, contrarre prestiti a breve, medio e lungo termine e concedere fideiussioni, prestare avalli, consentire iscrizioni ipotecarie sui propri immobili anche a garanzia di obbligazioni di terzi, anche non soci e anche a titolo gratuito. Tutte tali attivita' devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare le attivita' di natura finanziaria devono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia. Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli iscritti in albi professionali, nonche' le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385/93 e quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui all'art. 1 della legge 2. 1. 1991 n. 1, come modificato dal decreto legislativo n. 58/1998. Per il raggiungimento dello scopo sociale la cooperativa si avvarra' di tutte le provvidenze e le agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera.
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