Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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la societa' ha per oggetto: a) - l'attivita' di produzione di pane, alimenti da forno, panetteria, rosticceria, pizzeria al taglio, paninoteca, friggitoria, pasticceria; b) - il commercio al dettaglio e somministrazione di bevande; c) - il commercio al dettaglio ed all'ingrosso, l'importazione e l'esportazione, la rappresentanza con o senza deposito, in italia ed all'estero, di tutti i prodotti sopra evidenziati e di tutti i beni complementari ed ausiliari, previsti dalle tabelle merceologiche dell'attuale e futura legislazione che regolamenta la disciplina del commercio. La societa' potra', per le anzidette attivita', assumere e concedere appalti e sub appalti. La societa', inoltre, potra' compiere ogni operazione commerciale, mobiliare ed immobiliare, che sia ritenuta necessaria od anche solo utile al raggiungimento dell'oggetto sociale, compresa la stipulazione di mutui attivi e passivi; la concessione di avalli, fideiussioni, ipoteche ed altre garanzie reali a terzi, inclusi gli istituti di credito, con esclusione di qualsiasi attivita' che comporti l'esercizio del credito al pubblico; l'assunzione di quote e partecipazioni in altre societa' o imprese, costituite o costituende, aventi oggetto complementare o analogo al proprio; in ogni caso l'attivita' di partecipazione ad altre imprese potra' essere esercitata in via non prevalente rispetto alle attivita' ordinarie e nel rispetto delle norme di legge in materia ed, in particolare, di quelle di cui alla legge n. 197/91 per quanto riguarda l'intervento dei mediatori abilitati. La societa', tra l'altro, e' facultata ad acquisire finanziamenti presso i propri soci per il conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 (t. U. Delle leggi in materia bancaria e creditizia) e, nei limiti prefissati dalla delibera c. I. C. R. (comitato interministeriale per il credito ed il risparmio) del 3 marzo 1994, per cui i finanziatori potranno essere soltanto i soci che siano tali da almeno tre mesi e che detengano una partecipazione di almeno il 2% (due per cento) del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, salvo ulteriori determinazioni legislative e/o ministeriali in proposito.
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