- la fornitura di servizi per l organizzazione di eventi sportivi e fieristici; - l'istituzione di agenzie di pubblicita', di promozione, sportive, di stampa ed attualita'; - la promozione e l'organizzazione di manifestazioni, mostre, rassegne, convegni, concerti ed eventi di spettacolo e culturali in genere; - la gestione di budget pubblicitari e di sponsorizzazioni; - il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti pubblicitari, promozionali; - la creazione, la gestione e la diffusione di eventi, svolte con qualsiasi mezzo tecnico; - ogni attivita' economica connessa allo sfruttamento commerciale di produzioni artistiche, sportive o culturali proprie o di terzi e la loro diffusione attraverso qualsiasi piattaforma distributiva; - tutte le prestazioni di servizi e le attivita' commerciali comunque inerenti le attivita' sopra citate. La societa' puo' altresi' compiere tutti gli atti occorrenti ad esclusivo giudizio dell'organo amministrativo per l'attuazione dell'oggetto sociale e cosi' fra l'altro: - fare operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali, finanziarie, bancarie ed ipotecarie, compresi l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili, anche registrati, immobili e diritti immobiliari, nonche' tutte quelle altre attivita' che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attivita' che costituiscono l'oggetto sociale; - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - partecipare a consorzi e ad associazioni. La societa', infine, in modo non prevalente puo': . Assumere partecipazioni o interessenze in altre societa' ed imprese, aventi per oggetto attivita' analoghe, affini o connesse alle proprie; . Concedere fideiussioni, avalli e garanzie reali per obbligazioni assunte da terzi, sempre che la garanzia corrisponda ad un interesse, anche non direttamente patrimoniale della societa'; il tutto purche' non nei confronti del pubblico e purche' tali attivita' non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Le attivita' che costituiscono l'oggetto sociale o ad esso correlate devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio, con espressa esclusione del compimento di attivita' non consentite dalla legge; in particolare viene escluso l'esercizio di attivita' che comportino l'iscrizione in collegi, albi o ordini professionali, l'esercizio di attivita' finanziaria ai sensi dell'art. 113 del d. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs. 385/1993, quelle riservate alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e quelle di mediazione in genere di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, cosi' come modificato dall articolo 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, nonche' l'attivita' di raccolta e sollecitazione al pubblico risparmio, comprese quelle di credito al consumo e le attivita' di cui al d. Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, con tutte le successive modifiche, integrazioni e sostituzioni. Comunque non costituiscono operazioni di raccolta di risparmio i finanziamenti infruttiferi dei soci, sia a fondo perduto che in conto capitale, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge ed alle deliberazioni del c. I. C. R. .