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- la realizzazione e la gestione - secondo quanto previsto dall'articolo 5, primo comma, della legge n. 122 del 1989 nonche' dalla convenzione stipulata con il comune di firenze, con atto a rogito notaio luigi rogantini picco di firenze in data 30 luglio 1993, registrato a firenze li' 9 agosto 1993 al n. 5976, come modificata con atto a rogito del medesimo notaio in data 23 febbraio 1994, registrato a firenze li' 3 marzo 1994 al n. 1647 - del parcheggio dell'aeroporto di peretola, cosi' come individuato, dimensionato e localizzato dal programma urbano dei parcheggi del comune di firenze, approvato dal consiglio comunale in data 2 settembre 1989, sull'area, in comune di firenze, rappresentata al catasto terreni nel foglio di mappa 18 dalla particella 1012 di mq. 18. 900; - la realizzazione e la gestione di parcheggi sia su aree di proprieta' propria che di terzi; - lo svolgimento di tutte le attivita' strumentali, complementari e comunque connesse a quelle sopra dette. Essa potra' compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie necessarie od utili al raggiungimento dello scopo sociale, queste ultime (le operazioni finanziarie) mai in via prevalente e con esclusione dell'esercizio nei confronti del pubblico. Con riguardo alle operazioni mobiliari e finanziarie sono espressamente escluse quelle, esercitate nei confronti del pubblico, previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dal decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385. La societa' potra', infine, assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre societa' ed imprese aventi oggetto analogo o affine o comunque connesso al proprio, nei limiti di legge.
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